Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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esaminata in via preliminare nell’ambito della procedura di ricorso contro l’aiuto d’esecuzione (controllo concreto delle norme). Se il ricorso viene accolto a tutti gli effetti dall’istanza giudiziaria competente, l’aiuto d’esecuzione è revocato. L’autorità di sorveglianza deve però provvedere al recupero degli eventuali vantaggi già concessi al fine di garantire che l’aiuto illecito produca il minor impatto possibile sulla concorrenza.
Se l’aiuto contestato è un regime di aiuti, questo passo non dovrebbe essere necessario perché il recupero di ogni eventuale aiuto d’esecuzione già concesso va conseguito separatamente. Anche per gli aiuti ad hoc sotto forma di atto normativo, il recupero può non essere soggetto a un controllo astratto delle norme a seconda di come è impostato. A causa della separazione dei poteri, i tribunali possono solitamente abrogare un atto normativo, ma non modificarlo, anche se in alcuni Cantoni è possibile istituire disposizioni transitorie152. In questo caso, tuttavia, l’ente erogatore deve successivamente provvedere al recupero dell’aiuto, dato che la sua base giuridica è venuta meno. Una situazione del genere non si verificherà praticamente mai, perché solo in casi del tutto eccezionali l’aiuto sarà già stato concesso al momento del controllo astratto delle norme.
L’obbligo di ricorso dell’autorità di sorveglianza decade non appena un tribunale (ai sensi dell’art. 29a Cost.) stabilisce che l’aiuto è lecito. In questi casi, l’autorità di sorveglianza non è più obbligata a rivolgersi all’istanza giudiziaria successiva. Per quanto riguarda le procedure contro gli enti erogatori della Confederazione, ciò significa che l’autorità non deve necessariamente impugnare una sentenza di prima istanza del Tribunale amministrativo federale davanti al Tribunale federale. L’obbligo di ricorso dell’autorità di sorveglianza nei confronti degli enti cantonali decade dopo una sentenza di prima istanza a seconda se i Cantoni prevedano come prima istanza un’istanza amministrativa o giudiziaria interna (p. es. il tribunale cantonale superiore ai sensi dell’art. 86 cpv. 2 LTF).
L’autorità non può impugnare direttamente gli aiuti dell’Assemblea federale o del Consiglio federale. È però tenuta a intervenire contro gli aiuti d’esecuzione basati su regimi di aiuti dell’Assemblea federale o del Consiglio federale giudicati illeciti qualora ritenga che anche tali aiuti d’esecuzione siano illeciti. Il ricorso è possibile se – come capita solitamente – l’aiuto d’esecuzione è concesso da un altro ente federale (p. es. da un dipartimento o un ufficio) o da un’autorità cantonale. Questo dovere dell’autorità di sorveglianza – in qualità autorità amministrativa decentrale – di procedere a un controllo concreto delle norme degli atti normativi elaborati dall’Assemblea federale o dal Consiglio federale costituisce una novità nell’ordinamento giuridico svizzero. Nelle procedure di ricorso contro gli aiuti d’esecuzione, il tribunale può anche rivedere il regime di aiuti (controllo concreto delle norme). Per i regimi di aiuti sotto forma di leggi federali vanno considerati l’articolo 5 capoverso 4 e l’articolo 190 Cost. Un tribunale dovrà interpretare la legge in maniera per quanto possibile conforme al diritto internazionale, ossia in questo caso alle norme sugli aiuti di Stato previste dai trattati internazionali di cui all’articolo 1 cpv. 2 AP-LSaS. Ove ciò non sia possibile, il Tribunale federale dà solitamente per scontata la prevalenza del diritto
152 Ralph David Doleschal, Die abstrakte Normenkontrolle in den Kantonen, Diss. ZStöR, 2019, in particolare n. V.3.6.