Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 44Fedlex · Rapporto esplicativo

– Il campo d’applicazione della cooperazione nella loro relazione bilaterale dovrebbe estendersi.

– A partire dal 1° gennaio 2025, il regime transitorio nel settore della ricerca e dell’innovazione è valido a tutti gli effetti. Ciò permette alle entità svizzere di partecipare a quasi tutti i bandi di concorso dei programmi Orizzonte Europa, Euratom ed Europa digitale.

– La Svizzera e l’UE intendono collaborare per preservare la sicurezza e il funzionamento ottimale delle reti elettriche nonché per proteggere la popolazione in caso di gravi minacce sanitarie transfrontaliere, in particolare mediante la partecipazione tecnica agli strumenti di sicurezza sanitaria dell’UE. Prolungano inoltre le misure transitorie che consentono alla Svizzera di partecipare all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie dopo il 2025.

– Il dialogo sulla regolamentazione dei mercati finanziari, che è ripreso il 4 luglio 2024, viene portato avanti.

– La Svizzera e l’UE cooperano strettamente e in buona fede per garantire il corretto funzionamento degli accordi relativi al mercato interno esistenti. In particolar modo discutono dell’attuazione dell’MRA.

– Consapevoli della delicatezza che riveste il processo di ratifica per la Svizzera e l’UE, le due Parti dovrebbero adoperarsi per la sua finalizzazione, rafforzando al contempo le loro relazioni bilaterali.

La dichiarazione comune è giuridicamente non vincolante. La sua conclusione è di competenza del Consiglio federale conformemente all’articolo 184 capoverso 1 Cost.34.

Per quanto riguarda l’approvazione interna, il Consiglio federale può presentare insieme diversi accordi raggruppati in un decreto federale («raggruppamento orizzontale»). Gli accordi in questione devono essere connessi tra loro sotto il profilo materiale («unità della materia»). È necessario garantire un adeguato equilibrio tra il diritto dei votanti alla libera formazione della volontà e all’espressione fedele del voto (art. 34 cpv. 2 Cost.) e l’interesse pubblico al raggruppamento degli accordi. A questo proposito le autorità dispongono di un notevole margine di apprezzamento.

Il Consiglio federale propone di dividere il pacchetto Svizzera-UE in una parte relativa alla stabilizzazione e una parte relativa allo sviluppo. Gli elementi della parte relativa alla stabilizzazione, legati dal fatto che servono a stabilizzare la via bilaterale, saranno presentati in un unico decreto federale. I tre accordi della parte relativa allo sviluppo mirano allo sviluppo della via bilaterale. Ciascuno di essi sarà presentato dal Consiglio federale in un decreto federale distinto.

34 RS 101