Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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dell’UE prevista dagli accordi, danneggiando soprattutto gli operatori economici svizzeri. L’obbligo di aggiornare gli accordi incombe in maniera congiunta alla Svizzera e all’UE. Per esempio, in futuro, in caso di ritardo dell’UE nell’aggiornamento di un accordo (come accaduto dal 2021 per l’Accordo sull’abolizione degli ostacoli tecnici al commercio), la Svizzera potrà far valere i propri diritti attraverso il meccanismo di composizione delle controversie (v. n. 2.1.5.4). La Svizzera avrà inoltre il diritto di partecipare all’elaborazione degli atti giuridici dell’UE che la riguardano (v.
n. 2.1.5.2.1).
Da notare che, indipendentemente dal pacchetto Svizzera-UE, i lavori in corso nei comitati misti relativi all'aggiornamento degli accordi esistenti sul mercato interno proseguono secondo la prassi vigente.
2.1.5.2.1 Partecipazione all’elaborazione di atti giuridici dell’UE («decision shaping»)
In seno all’UE le proposte di nuovi atti giuridici vengono elaborate dalla Commissione europea. L’UE garantisce alla Svizzera un diritto di partecipazione il più ampio possibile all’elaborazione di questi atti tramite la Commissione europea (decision shaping). Questo tipo di partecipazione equivale a quella prevista per gli Stati del SEE.
Le modalità di decision shaping cambiano a seconda che si tratti di atti giuridici (art. 4 par. 1 PI-ATA), di atti delegati (art. 4 par. 2 PI-ATA) o di atti esecutivi (art. 4 par. 3 PI-ATA). Le diverse modalità di partecipazione sono dovute alle differenze nel processo di elaborazione di questi tre tipi di atti in seno all’UE. Nei tre casi, la Commissione europea consulta esperti svizzeri così come chiede il parere di esperti di Stati membri dell’UE quando elabora un progetto iniziale. Nel caso degli atti giuridici possono inoltre avere luogo scambi di opinioni preliminari all’interno del comitato misto e le Parti contraenti sono tenute a consultarsi, se una delle due lo richiede, nei momenti importanti della fase che precede l’adozione. Per quanto riguarda gli atti delegati e gli atti esecutivi, che sono di esclusiva competenza della Commissione, la Svizzera viene coinvolta il più ampiamente possibile nell’elaborazione dei progetti. Nel caso degli atti esecutivi la Svizzera può così partecipare ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio delle sue competenze esecutive (procedura detta comitatologia). Oltre a questa forma di partecipazione all’elaborazione degli atti giuridici dell’UE, gli esperti svizzeri possono essere coinvolti nei lavori dei comitati quando ciò è necessario per assicurare il buon funzionamento dell’accordo interessato (art. 4 par. 4 PI-ATA). Il comitato misto redige e tiene aggiornato un elenco di questi comitati.
Al di là del decision shaping, tramite rapporti diretti con gli Stati membri dell’UE e con il Parlamento europeo, la Svizzera ha anche la possibilità di incidere sui dibattiti interni all’Unione.
L’articolo non si applica alle disposizioni o agli atti giuridici dell’UE che rientrano nel campo di applicazione di un’eccezione (art. 4 par. 5 PI-ATA) nella misura in cui questi atti esulano dall’obbligo di integrazione (v. n. 2.1.5.2.2; art. 5 par. 7 PI-ATA). In caso di disaccordo sulla partecipazione della Svizzera all’elaborazione di un atto giuridico dell’UE, le Parti possono far appello al meccanismo di composizione delle controversie (v. n. 2.1.5.4).