Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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Occorre distinguere queste modalità di decision shaping da quelle in vigore nel contesto dell’associazione a Schengen, dove la Svizzera dispone di maggiori diritti. In quest’ultimo caso, infatti, può anche partecipare, per ragioni storiche e di ripartizione delle competenze in seno all’Unione, ai lavori del Consiglio dell’UE. Neppure gli Stati del SEE hanno la possibilità di venir coinvolti nei lavori di quest’ultimo nel quadro della loro partecipazione al mercato interno.

2.1.5.2.2 Integrazione degli atti giuridici dell’UE negli accordi

Obblighi generali delle Parti contraenti

La Svizzera e l’UE sono tenute ad assicurare che gli atti giuridici dell’UE adottati nell’ambito oggetto dell’accordo interessato siano integrati nel testo di quest’ultimo nel più breve tempo possibile dalla loro adozione (art. 5 par. 1 PI-ATA). L’obiettivo di questo obbligo è garantire la certezza del diritto nel settore del mercato interno dell’UE a cui la Svizzera partecipa attraverso tale accordo, nell’interesse degli operatori economici e dei singoli. Come menzionato sopra, si tratta di un obbligo comune alle due Parti, non di un obbligo che incombe unicamente alla Svizzera. Inoltre, esso si limita agli atti giuridici dell’UE adottati nell’ambito oggetto dell’accordo, o, in altre parole, che ricadono nel suo campo di applicazione e che fanno parte dei suoi obiettivi (v. n. 2.1.5.1.2).

Il recepimento non è automatico. Nel caso di un recepimento automatico gli atti giuridici dell’UE sarebbero integrati direttamente nell’accordo al momento della loro adozione senza bisogno di alcun intervento da parte della Svizzera e dell’UE. Al contrario, ogni integrazione di un nuovo atto giuridico in un accordo richiede una decisione specifica di entrambe le Parti (v. «Procedura di integrazione»).

Le Parti contraenti non hanno fissato scadenze precise per l’adempimento di questo obbligo: si prevede soltanto che esso debba essere adempiuto «nel più breve tempo possibile» (v. «Procedura di integrazione»). Ciò lascia un certo margine di manovra alle Parti. Le tempistiche possono variare a seconda dell’atto giuridico e dipendono da diversi fattori, per esempio dalla complessità dell’atto, dal carattere generale o puramente tecnico di quest’ultimo oppure dal tempo necessario affinché la Svizzera e l’UE si mettano d’accordo sulle modalità del recepimento.

Gli obblighi specifici per la Svizzera derivanti dall’integrazione degli atti giuridici dell’UE sono descritti di seguito e cambiano a seconda del tipo di recepimento dinamico: con il metodo dell’integrazione (p. es. art. 5 par. 2 PI-ATA) o con il metodo dell’equivalenza (p. es. art. 5 par. 2 Protocollo istituzionale MRA).

– Nel caso dell’integrazione, in conformità con il sistema monistico vigente in Svizzera, gli atti giuridici dell’UE integrati nel testo di un accordo fanno parte, in virtù della loro stessa integrazione, dell’ordinamento giuridico svizzero, fatti salvi gli adeguamenti eventualmente decisi dal comitato misto. Questi atti vengono in linea di principio applicati direttamente dalla Svizzera, senza che sia necessario trasporli nel diritto interno, anche se teoricamente sarebbe possibile farlo. La Svizzera è comunque tenuta ad adattare la propria legislazione se essa è in contraddizione con le disposizioni degli atti giuridici integrati o se è necessario precisare le disposizioni dell’UE.