Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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– Nel caso dell’equivalenza, la Svizzera è tenuta ad adottare o mantenere nel proprio ordinamento giuridico determinate disposizioni al fine di raggiungere gli obiettivi previsti negli atti giuridici dell’UE integrati negli accordi, fatti salvi gli adeguamenti eventualmente decisi a livello di comitato misto. Questi atti non sono, in linea di principio, direttamente applicabili in Svizzera, ma la Svizzera deve fare in modo che la sua legislazione permetta di ottenere gli stessi risultati a cui mirano gli atti giuridici dell’UE in questione, senza per questo essere identica a tali atti. Con questo metodo il margine di manovra della Svizzera è più ampio. Concretamente, al momento dell’integrazione di un nuovo atto giuridico dell’UE occorre verificare se il diritto svizzero corrispondente raggiunge gli stessi obiettivi del diritto dell’UE. In caso contrario dovrà essere adeguato.
Gli obblighi specifici summenzionati valgono per qualsiasi tipo di atto giuridico dell’UE (regolamento, direttiva ecc.). Le caratteristiche specifiche dei diversi tipi di atti giuridici dell’Unione non si applicano alla Svizzera, dato che quest’ultima non è uno Stato membro.
Il metodo dell’equivalenza è utilizzato e viene mantenuto nell’Accordo sui trasporti terrestri e nell’Accordo sull’abolizione degli ostacoli tecnici al commercio. Il metodo dell’integrazione è previsto nell’Accordo sul trasporto aereo, che lo contempla anche nella sua versione attuale, e nell’ALC, i cui adeguamenti sono stati fatti finora seguendo questo metodo. L’Accordo sull’energia, il Protocollo sulla sicurezza alimentare e l’Accordo sulla sanità prevedono in linea di principio il metodo dell’integrazione, con alcune peculiarità a seconda delle caratteristiche di ogni singolo accordo. Il recepimento dinamico non è previsto per l’ambito specificamente agricolo del relativo accordo (v. n. 2.1.1). Per il recepimento di atti giuridici dell’UE negli allegati sugli aiuti di Stato degli accordi interessati valgono disposizioni particolari (v.
n. 2.2.5.8).
Per quanto riguarda in particolare i riferimenti ad altri atti giuridici dell’UE, non integrati negli accordi stessi, contenuti in atti giuridici che sono invece integrati in questi ultimi, si noti che tali riferimenti non si applicano alla Svizzera, a meno che non sia stato concordato diversamente negli adeguamenti tecnici. Laddove ciò fosse importante per garantire la massima chiarezza, gli adeguamenti tecnici potrebbero anche specificare che cosa si applica alla Svizzera anziché inserire un riferimento di questo tipo.
L’obbligo di integrazione sopra descritto è in linea con l’obiettivo espresso nei postulati 14.3557 Schilliger e 14.3577 Fournier che chiedono di garantire che il diritto dell’UE integrato negli accordi «non venga ulteriormente inasprito e non venga appesantito da disposizioni non pertinenti (evitando, in altre parole, «l’eccesso di zelo dello “swiss finish”)». I metodi dell’integrazione e dell’equivalenza non obbligano in alcun modo la Svizzera ad andare oltre quanto previsto negli atti giuridici dell’UE. Secondo il metodo dell’integrazione, in virtù del loro recepimento nell’accordo questi ultimi fanno parte dell’ordinamento giuridico svizzero e la Svizzera deve adattare la propria legislazione solo se contiene disposizioni contraddittorie o se l’atto dell’UE in questione non è sufficientemente chiaro per essere applicato direttamente («self-executing»). Secondo il metodo dell’equivalenza, la Svizzera è tenuta unicamente a ottenere, nel diritto interno, gli stessi risultati a cui mirano gli atti giuridici dell’UE. Il suo