Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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margine di manovra è quindi ancora più ampio rispetto al metodo dell’integrazione, in quanto è obbligata solo a raggiungere gli obiettivi e può scegliere liberamente i mezzi con cui intende farlo. Le eccezioni, i meccanismi di salvaguardia in materia di libera circolazione delle persone e i principi in materia di protezione dei salari consentono inoltre di tenere conto delle caratteristiche specifiche della Svizzera nel contesto del recepimento dinamico. In sintesi, il recepimento dinamico di atti giuridici dell’UE nel quadro degli accordi relativi al mercato interno non obbliga in alcun modo la Svizzera ad andare oltre il diritto dell’UE in questione. Allo stesso tempo, le lascia ampie possibilità di tenere conto delle proprie peculiarità.

La Svizzera rimane infine completamente libera di agire nel quadro dell’«attuazione autonoma» del diritto interno al diritto dell’UE; in questo contesto non vi è alcun obbligo di diritto internazionale di adottare il diritto dell’UE, la Svizzera quindi può decidere in merito sulla base dei propri interessi.

Procedura di integrazione

La procedura di integrazione di un atto giuridico dell’UE si avvia quando l’UE informa la Svizzera, in seno al comitato misto, che l’atto in questione è stato adottato. La Svizzera deve essere informata nel più breve tempo possibile (art. 5 par. 3 PI- ATA).

Su richiesta di una Parte contraente può aver luogo uno scambio di pareri, sempre in seno al comitato misto (art. 5 par. 3 PI-ATA). Questa fase di discussione è una tappa importante del processo. È a questo stadio che le Parti devono decidere se sono necessari adeguamenti dell’atto prima della sua integrazione, per esempio a causa delle eccezioni. In questa fase di discussione possono anche essere definite modalità di recepimento specifiche, come quelle che prevedono periodi transitori. Le parti potrebbero inoltre concordare nuove eccezioni. La durata della fase di discussione dipende dal tipo di atto in questione (v. «Obblighi generali delle Parti»).

Una volta conclusa la fase di discussione, il comitato misto – ossia la Svizzera e l’UE in maniera congiunta – deve dare seguito all’obbligo di integrazione adottando una decisione il più rapidamente possibile allo scopo di aggiornare gli allegati dell’accordo e procedere agli adeguamenti dell’atto da recepire eventualmente ritenuti necessari (art. 5 par. 4 PI-ATA). Anche in questo caso, le Parti hanno deciso di non prevedere termini precisi ma di lasciare un certo margine di manovra ai comitati misti.

La competenza del comitato misto in questo ambito (obbligo di integrazione) è limitata alla modifica degli allegati. Il comitato misto non può modificare il corpo di un accordo. Questa restrizione deriva dal fatto che l’acquis dell’UE che potrebbe essere oggetto di un aggiornamento si trova negli allegati. In linea di massima dunque il recepimento dinamico non dovrebbe avere ripercussioni sul testo degli accordi, composto in particolare da disposizioni che descrivono il campo di applicazione e gli obiettivi, non modificabili tramite il recepimento dinamico. Nel caso in cui dovesse tuttavia essere necessario modificare il corpo di un accordo per ragioni di coerenza tra l’accordo stesso e gli allegati modificati, il comitato misto può proporre alle Parti di procedere alla revisione dell’accordo interessato secondo le loro rispettive procedure interne. Le Parti devono in ogni caso concordare sulla revisione (art. 5 par. 5 PI-ATA).

In questa disposizione si precisa inoltre che i riferimenti presenti nel corpo dell’accordo ad atti giuridici dell’UE non più in vigore si intendono riferiti, salvo indicazione