Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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non sono dunque influenzate dall'esito dei negoziati. La salvaguardia delle competenze è sancita dalle disposizioni istituzionali.
2.1.5.1.2 Obiettivi
L’obiettivo delle disposizioni istituzionali è garantire una maggiore certezza del diritto, pari trattamento e condizioni eque alle Parti, agli operatori economici e ai singoli (art. 1 par. 1 PI-ATA). Questo obiettivo vale unicamente per le parti degli accordi che riguardano la partecipazione della Svizzera al mercato interno dell’UE, non per quelle che concernono altre questioni (p. es. quella del permesso di domicilio in uno dei protocolli dell’ALC), ed è diverso dall’obiettivo perseguito dal SEE che punta alla creazione di uno spazio economico unico in Europa.
Le «nuove soluzioni istituzionali» comprendono (i) la procedura di recepimento dinamico negli accordi degli atti giuridici dell’Unione pertinenti, (ii) l’interpretazione e l’applicazione uniformi degli accordi e degli atti giuridici dell’UE ivi citati, (iii) la vigilanza e l’applicazione e (iv) la composizione delle controversie tra le Parti contraenti nel quadro di ogni singolo accordo. Questi elementi facilitano il rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni economiche tra le Parti (art. 1 par. 2 lett. a–d PI-ATA). Il paragrafo ricorda che gli accordi tra la Svizzera e l’UE sono strumenti del diritto internazionale pubblico e che i principi derivanti da quest’ultimo devono essere presi in considerazione; sottolinea inoltre che gli elementi istituzionali sono comuni a tutti gli accordi relativi al mercato interno esistenti e a quelli nuovi. Gli elementi istituzionali dovranno dunque essere parte integrante degli accordi relativi al mercato interno che saranno negoziati in futuro, e solo in tali accordi; non invece di altri tipi di accordi, come gli accordi di cooperazione. Per quanto riguarda il recepimento dinamico, occorre distinguere quest’ultimo da un’estensione dell’acquis dell’UE alla Svizzera, come sarebbe il caso per esempio se diventasse uno Stato membro dell’Unione. Questo significa soprattutto che la Svizzera non è legata ai principi generali del mercato interno, come le libertà fondamentali o il principio di non discriminazione, a meno che ciò non sia concordato espressamente dalle Parti in relazione ad alcuni elementi specifici.
La disposizione sugli obiettivi precisa infine che gli elementi istituzionali non modificano il campo di applicazione e gli obiettivi così come sono definiti in maniera specifica in ogni singolo accordo relativo al mercato interno (art. 1 par. 2 PI-ATA). In altri termini, l’applicazione di questi elementi deve aver luogo nel quadro definito dal campo di applicazione e dagli obiettivi dell’accordo interessato. Si tratta di un principio generale, valido per tutti gli elementi istituzionali e precisato anche nelle altre disposizioni istituzionali, che costituisce una garanzia particolarmente importante in quanto limita la portata del recepimento dinamico: il recepimento dinamico non può intervenire né sul campo di applicazione né sugli obiettivi degli accordi. La limitazione del recepimento dinamico al campo di applicazione definito in ogni singolo accordo evita per esempio che la Svizzera, nel quadro della libera circolazione delle persone, debba riprendere la regolamentazione dell’UE riguardante il diritto del lavoro. Il diritto del lavoro non rientra nel campo di applicazione dell’ALC. Il campo di applicazione e gli obiettivi dell’accordo possono essere modificati solo consensualmente dalle due Parti contraenti per mezzo di una procedura ordinaria di revisione.