Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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contraria, all’atto abrogativo come incorporato nell’allegato (art. 5 par. 6 PI-ATA). L’obiettivo di questa precisazione, che non ha alcuna portata materiale, è evitare una revisione dell’accordo unicamente per modificare il riferimento a un atto. Si deve osservare inoltre che, quando gli accordi esistenti contengono riferimenti non aggiornati ad atti giuridici dell’UE, anche se gli atti in questione sono stati modificati, tali riferimenti devono essere letti come riferimenti agli atti modificati così come sono stati integrati nell’allegato.
Le decisioni del comitato misto che integrano gli atti giuridici pertinenti dell’UE nell’allegato di un accordo entrano in vigore con effetto immediato, ma in ogni caso non prima che l’atto integrato sia applicabile all’interno dell’UE (art. 5, par. 8, PI- ATA). Non avrebbe infatti alcun senso che un atto giuridico dell’UE dispiegasse i suoi effetti nei rapporti bilaterali tra la Svizzera e l’Unione prima ancora che fosse in grado di farlo nell’ordinamento giuridico di quest’ultima. La regola dell’entrata in vigore immediata non vale inoltre nei casi in cui la Svizzera debba adempiere obblighi costituzionali affinché le decisioni del comitato misto possano entrare in vigore, ossia quando una decisione del comitato misto in merito all’integrazione di un nuovo atto giuridico dell’UE in un accordo debba essere approvata dal Parlamento ed eventualmente dal Popolo. Quando il Parlamento o addirittura il Popolo deve approvare la decisione del comitato misto prima che entri in vigore, la procedura interna applicata è quella consueta prevista per l’approvazione dei trattati internazionali.
In un caso simile è previsto un periodo di tempo sufficiente affinché la Svizzera possa rispettare le proprie procedure interne per l’integrazione dell’atto in questione. Durante lo scambio di pareri in seno al comitato misto che precede l’adozione delle decisioni di integrazione, la Svizzera deve informare l’UE se simili obblighi costituzionali devono essere adempiuti prima che una decisione possa diventare vincolante (art. 6 par. 1 PI-ATA). Non è previsto un termine specifico per la trasmissione di questa comunicazione e ciò concede alla Svizzera un certo margine di manovra. La Svizzera dispone in seguito di due anni per adempiere i propri obblighi costituzionali, ossia l’approvazione da parte dell’Assemblea federale della decisione del comitato misto che integra l’atto in questione (art. 6 par. 2 PI-ATA). Se viene avviata una procedura referendaria la scadenza è prorogata di un anno (art. 6 par. 2 PI-ATA). Una volta adempiuti i suoi obblighi costituzionali, la Svizzera lo notifica all’UE (art. 6 par. 4 PI- ATA). La decisione del comitato misto entra dunque in vigore il giorno del ricevimento di questa notifica, ma in ogni caso non prima che l’atto integrato sia applicabile all’interno dell’UE (art. 6 par. 5 PI-ATA).
Una decisione del comitato misto deve in linea di principio essere applicata a titolo provvisorio dal momento della sua adozione, a meno che la Svizzera non informi l’UE che un’applicazione provvisoria non è possibile specificandone le ragioni (art. 6 par. 3 PI-ATA). È questo il caso quando le condizioni previste dalla legislazione svizzera per un’applicazione provvisoria non sono soddisfatte57. Tali condizioni non sono toccate dal presente pacchetto Svizzera-UE. Poiché si tratta di condizioni piuttosto restrittive, un’applicazione provvisoria dovrebbe aver luogo solo molto raramente,
57 Art. 7b legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010) e 152 cpv. 3bis lett. a Lparl.