Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 68Fedlex · Rapporto esplicativo

– Il recepimento dinamico, che comprende la partecipazione della Svizzera all’elaborazione degli atti giuridici pertinenti dell’UE (decision shaping) e la loro integrazione nell’accordo (v. n. 2.1.5.2).

– L’interpretazione, l’applicazione e la vigilanza degli accordi, comprendenti il principio dell’interpretazione uniforme e il principio dell’applicazione effettiva e armonizzata (v. n. 2.1.5.3).

– La composizione delle controversie, che include il principio di esclusività, la procedura di composizione delle controversie e le misure di compensazione, la cooperazione tra giurisdizioni e il deposito di memorie o di osservazioni davanti alla CGUE (v. n. 2.1.5.4).

– Le disposizioni sul contributo finanziario e quelle volte a facilitare la lettura degli atti giuridici dell’UE integrati negli accordi (v. n. 2.1.5.5).

– Le disposizioni finali (v. n. 2.1.5.6).

– Le disposizioni riguardanti altre questioni la cui formulazione è stata uniformata e il contenuto aggiornato, in particolare quelle concernenti i comitati misti, il campo di applicazione territoriale degli accordi, i diritti e i doveri degli Stati membri e il regime dei privilegi e delle immunità (v.

n. 2.1.5.7).

2.1.5 Commento alle singole disposizioni istitutionali

2.1.5.1 Preambolo e disposizioni generali

2.1.5.1.1 Preambolo

Il preambolo illustra le ragioni che hanno portato all’inclusione delle disposizioni istituzionali nell’accordo interessato. Costituisce così il contesto pertinente per queste disposizioni e può facilitare la loro interpretazione.

Esso fa innanzitutto riferimento ai numerosi accordi che legano la Svizzera e l’UE e che puntano ad aumentare la competitività dell’Europa e a rafforzare i legami economici tra la Svizzera e l’UE sulla base dell’uguaglianza, della reciprocità e di un equilibrio generale di vantaggi, diritti e obblighi. L’obiettivo di rafforzare e approfondire la partecipazione della Svizzera al mercato interno dell’UE sulla base dell’uniformità e delle stesse regole che si applicano al mercato interno è accompagnata da quello di preservare la rispettiva indipendenza della Svizzera e dell’UE, quella delle loro istituzioni e, per quanto riguarda la Svizzera, il rispetto dei principi derivanti dalla democrazia diretta, dal federalismo e dalla natura settoriale della sua partecipazione al mercato interno dell’UE.

Il preambolo ribadisce inoltre che la competenza del Tribunale federale e degli altri tribunali svizzeri nonché quella degli organi giurisdizionali degli Stati membri e della CGUE per quanto riguarda l’interpretazione degli accordi in casi specifici è salvaguardata. Ogni Parte mantiene anche l'autonomia dei propri tribunali nell'interpretazione del proprio diritto. Le competenze dei tribunali svizzeri e del Tribunale federale