Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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2.1.5.1.3 Relazione con l’accordo
Questa disposizione è prevista solo quando le disposizioni istituzionali sono inserite negli accordi relativi al mercato interno esistenti per mezzo di un protocollo. Essa intende infatti disciplinare il rapporto tra le disposizioni istituzionali esistenti e le nuove disposizioni istituzionali concordate nel protocollo. Non è dunque necessaria nei nuovi accordi perché in quei casi le disposizioni istituzionali sono incluse direttamente nel corpo dell’accordo.
Per regolamentare il rapporto tra il protocollo istituzionale e il corpo dell’accordo è stato scelto un approccio basato sull’abrogazione. Le disposizioni istituzionali presenti nell’accordo e rese obsolete dalle nuove disposizioni contenute nel protocollo vengono elencate (art. 2 par. 2 PI-ATA). L’elenco è esaustivo. Le disposizioni istituzionali esistenti non elencate – o non modificate tramite il protocollo di modifica – restano in vigore. L’obiettivo è garantire la certezza del diritto.
La disposizione precisa inoltre che il protocollo istituzionale, il suo allegato e la sua appendice sono parte integrante dell’accordo e che i riferimenti alla «Comunità europea» o alla «Comunità» devono essere intesi come riferimenti all’UE (art. 2 par. 1 e 3 PI-ATA).
2.1.5.1.4 Accordi bilaterali nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa
Gli accordi nei settori relativi al mercato interno vigenti e nuovi tra la Svizzera e l’UE sono considerati come un «insieme coerente» che garantisce un equilibrio di diritti e obblighi tra le Parti (art. 3 par. 1 PI-ATA). Questa disposizione riflette il tenore di una disposizione a carattere politico che figura nel paragrafo 12 del Common Understanding e non ha una portata giuridica concreta. In particolare non crea legami aggiuntivi tra gli accordi relativi al mercato interno attualmente esistenti e quelli nuovi in merito alla denuncia, contrariamente a quanto era previsto nel progetto di accordo quadro istituzionale (art. 22 del progetto di accordo quadro istituzionale, «super ghigliottina»).
L’articolo specifica che l’accordo in questione è un accordo in un settore relativo al mercato interno (art. 3 par. 2 PI-ATA). La precisazione è necessaria per limitare l’ambito delle misure di compensazione, che possono essere prese unicamente nel quadro di questo tipo di accordi (v. n. 2.1.5.4.3).
Il termine «accordo(i) relativo(i) al mercato interno», utilizzato nel presente rapporto esplicativo per motivi di semplificazione del testo, ha lo stesso significato del termine «accordo(i) nel(i) settore(i) relativo(i) al mercato interno a cui la Svizzera partecipa» utilizzato nei protocolli e negli accordi.
2.1.5.2 Recepimento dinamico
Per garantire a lungo termine la partecipazione della Svizzera al mercato interno nei settori interessati, gli accordi devono essere regolarmente aggiornati in base agli sviluppi del diritto dell’UE. Senza un simile aggiornamento emergerebbero divergenze sul piano giuridico e ciò potrebbe costituire un ostacolo sempre più grande alla loro attuazione. Questi ostacoli comprometterebbero la certezza del diritto che si mira a preservare e, più in generale, la partecipazione della Svizzera al mercato interno