Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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come è stato dimostrato nella pratica nel quadro dell’associazione a Schengen e a Dublino. In ogni caso l’applicazione provvisoria non può avvenire prima che il corrispondente atto giuridico sia applicabile all’interno dell’UE.
In generale, le Parti contraenti si impegnano a cooperare in buona fede nel quadro della procedura di recepimento dinamico per agevolare l’iter decisionale (art. 5 par. 9 PI-ATA).
La procedura di integrazione descritta permette di raggiungere l’obiettivo dei postulati 14.3557 Schilliger e 14.3577 Fournier, ossia far sì che «la trasposizione, ovvero l’attuazione nel diritto svizzero, venga per quanto possibile ritardata, a meno che interessi economici richiedano un’applicazione rapida (in altre parole evitare di assecondare affrettatamente i desideri dell’UE)». I termini previsti per il recepimento sono in effetti abbastanza lunghi da permettere alla Svizzera di rispettare le sue procedure abituali di approvazione degli accordi internazionali. Inoltre, si prevede che le decisioni del comitato misto che integrano i nuovi atti giuridici dell’UE negli accordi interessati non possano in alcun caso entrare in vigore o essere applicate provvisoriamente prima che tali atti giuridici siano applicabili all’interno dell’UE.
Eccezioni
L’obbligo di integrazione non si applica alle disposizioni o agli atti giuridici dell’UE che rientrano nel campo di applicazione di un’eccezione (art. 5 par. 7 PI-ATA). Le eccezioni sono elencate (p. es. art. 5 par. 7 Protocollo istituzionale ALC). Nel caso in cui l’accordo non contenga eccezioni, questo fatto viene menzionato (art. 5 par. 7 seconda frase PI-ATA).
Se una delle Parti ritiene che un atto giuridico dell’UE, o una parte di un atto giuridico rientri nel campo di applicazione di un’eccezione può farlo valere nel quadro dello scambio di pareri successivo alla notifica da parte dell’UE dell’adozione di tale atto (v. «Procedura di integrazione»). Se l’intero atto è interessato da un’eccezione, non deve essere integrato nell’accordo. Se l’eccezione concerne solo alcune parti dell’atto, esso può essere integrato, ma deve essere adeguato nella decisione del comitato misto affinché siano esclusi gli elementi che rientrano nel campo di applicazione dell’eccezione.
È possibile che in futuro le Parti contraenti concordino altre eccezioni. In tal caso la disposizione che elenca le eccezioni dovrà essere modificata e la nuova eccezione dovrà esservi aggiunta. Le Parti, e non il comitato misto, sono competenti per questa modifica.
Controversie connesse al recepimento dinamico
Le disposizioni istituzionali non prevedono procedure particolari in caso di controversia tra le Parti relativa all’integrazione, o non integrazione, di un atto giuridico dell’UE in un accordo, al non rispetto dei termini pertinenti o all’incapacità o non volontà di una Parte di adempiere al proprio obbligo di integrazione di un atto giuridico dell’UE. Quest’ultimo caso potrebbe prodursi quando una decisione di approvazione concernente la modifica di un accordo venisse respinta in Svizzera da un referendum e si rinunciasse in maniera definitiva a elaborare un nuovo progetto.
Le situazioni menzionate sopra potrebbero dar luogo a una controversia, che dovrebbe essere risolta ricorrendo al meccanismo previsto a tale scopo (v. n. 2.1.5.4). Se le Parti