Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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non riuscissero a trovare un accordo in seno al comitato misto e se il tribunale arbitrale giungesse alla conclusione che una Parte ha violato i propri obblighi rifiutando di integrare in un accordo un atto giuridico dell’UE che avrebbe dovuto esservi integrato, l’altra Parte potrebbe prendere misure di compensazione proporzionate qualora la Parte riconosciuta in difetto rifiutasse di dare seguito alla decisione del tribunale arbitrale. La Parte che si fosse rifiutata di integrare l’atto non potrebbe tuttavia essere costretta a farlo, anche se vi sarebbe tenuta dal punto di vista giuridico.

A titolo comparativo, va inoltre sottolineato che le conseguenze in caso di controversia relativa alla ripresa dinamica secondo i nuovi elementi istituzionali sono meno incisive rispetto al contesto dell'associazione della Svizzera a Schengen e a Dublino. Infatti, in caso di mancata ripresa da parte della Svizzera di uno sviluppo pertinente dell'acquis di Schengen e di Dublino, l'associazione della Svizzera a Schengen e a Dublino cesserebbe automaticamente dopo un certo periodo (salvo diversa decisione delle parti).

Portata dell’obbligo di recepimento dinamico

Le considerazioni precedenti descrivono le condizioni che devono essere soddisfatte cumulativamente affinché un atto giuridico dell’UE possa essere oggetto di un obbligo di integrazione (v. n. 2.3.6.1 per le peculiarità nell’ambito della libera circolazione delle persone). L’atto giuridico:

– deve riguardare uno dei settori del mercato interno dell’UE ai quali la Svizzera partecipa sulla base degli accordi;

– deve rientrare nel campo di applicazione di questi accordi e rispondere agli obiettivi definiti nel testo di questi ultimi;

– non deve rientrare nel campo di applicazione di un’eccezione.

Questi criteri permettono di delimitare chiaramente quali atti giuridici dell’UE dovranno in futuro essere oggetto di un recepimento dinamico.

2.1.5.2.3 Attuazione dei processi legati al recepimento dinamico

I processi legati al recepimento dinamico descritti sopra saranno attuati in seno all’Amministrazione federale conformemente all’attribuzione delle competenze in vigore. La composizione dei comitati misti esistenti resterà invariata. I dipartimenti interessati, a seconda dell’accordo in questione, e il DFAE saranno responsabili della definizione della posizione della Svizzera e rappresenteranno quest’ultima nell’esercizio del suo decision shaping. Il DFGP garantirà l’accompagnamento e il sostegno giuridico ai dipartimenti competenti anche nel quadro del decision shaping, in particolare verificando l’adeguamento e la conformità delle norme del diritto federale con il diritto nazionale e internazionale. La Segreteria di Stato dell’economia (SEC) (Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca [DEFR]) sarà responsabile delle questioni riguardanti gli aiuti di Stato e i processi di partecipazione connessi con il coinvolgimento degli uffici competenti per gli accordi interessati. Nel contesto del decision shapingi Cantoni verranno regolarmente informati e ampiamente coinvolti quando i loro ambiti di competenza saranno interessati (v. n. 2.1.7.2).