Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/52: Ordinanza sulle armi (OArm) · 11 pagine
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Ordinanza sulle armi – Rapporto esplicativo sulla modifica del…
1. Situazione iniziale
La prassi delle autorità di esecuzione della legislazione sulle armi ha mostrato che è necessario adeguare alcune disposizioni dell’ordinanza del 2 luglio 2008 sulle armi (OArm; RS 514.541). Con le modifiche e le precisazioni previste di alcune disposizioni vigenti si intende garantire maggiore certezza del diritto per le autorità chiamate ad applicarle e dunque anche per le persone interessate, nonché rendere più efficiente il lavoro delle autorità di esecuzione.
Nell’interpellanza Addor 20.3968 Rilascio di autorizzazioni per l’importazione a titolo professionale di armi da collezione, il consigliere nazionale Jean-Luc Addor ha sollevato alcune questioni relative all’introduzione nel territorio svizzero delle cosiddette armi «vietate» (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. a, e oppure f della legge del 20 giugno 1997 sulle armi, LArm; RS 514.54). Per introdurre armi di questa categoria in territorio svizzero è necessaria un’autorizzazione eccezionale. Era contrariato dal fatto che anche i commercianti che intendono importare tali armi in Svizzera allo scopo di venderle a fiere o aste debbano presentare una prova del fabbisogno. Nella risposta all’interpellanza, il Consiglio federale ha assicurato che in occasione della prossima modifica dell’OArm sarebbe stato abolito l’obbligo di presentare una prova del fabbisogno in caso di vendita durante fiere e aste. Ciò è quanto si intende attuare con la presente modifica.
2. Punti essenziali del progetto
Adeguamento della definizione delle parti essenziali di armi (art. 3 OArm)
Le «parti essenziali» di armi sottostanno agli stessi obblighi di autorizzazione e di contrassegno che si applicano alle armi assemblate. L’obiettivo è rendere più difficile la fabbricazione e il commercio di tali parti di armi e così rafforzare la sicurezza pubblica. È pertanto decisivo stabilire quali parti delle armi da fuoco sono definite come «essenziali». La Svizzera non è totalmente libera in tale contesto, visto che deve attenersi alla direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (codificazione) (in seguito: direttiva UE sulle armi)1, che definisce quali parti delle armi sono in ogni caso da considerarsi essenziali (cfr. art. 1 par. 1 n. 2 della direttiva UE sulle armi). Inoltre, è possibile definire ulteriori parti come essenziali (cfr. art. 3 della direttiva UE sulle armi).
Attualmente il diritto svizzero considera «parte essenziale» dell’arma anche l’impugnatura nelle pistole (cfr. art. 3 lett. a n. 1 OArm). Tuttavia, l’impugnatura di numerosi tipi comuni di pistole non contiene più componenti rilevanti per il funzionamento e l’utilizzo dell’arma, bensì è realizzata interamente in plastica. Non è quindi giustificato trattarla alla pari di un’arma intera. In futuro si intende considerare l’impugnatura come «parte essenziale» solo se contiene componenti rilevanti per il funzionamento dell’arma che consentono di sparare proiettili tramite carica propulsiva.
Per contro, la definizione vigente di «culatta» quale parte essenziale di un’arma (cfr. art. 3 lett. c n. 2 OArm) consente, per le armi da fuoco portatili, l’acquisto e l’importazione legittimi
1 Versione della GU L 115 del 6.4.2021, pag. 1