Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/52: Ordinanza sulle armi (OArm) · 11 pagine

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Ordinanza sulle armi – Rapporto esplicativo sulla modifica del…

Art. 18 cpv. 2 lett. b

Secondo il diritto vigente l’alienante può presupporre l’assenza di un motivo d’impedimento se l’acquirente presenta un permesso d’acquisto per un’arma che gli è stato rilasciato da meno di due anni. Fino alla trasposizione in Svizzera della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi3, l’«autorizzazione eccezionale» che consente l’acquisto e il possesso delle cosiddette armi «vietate», era disciplinata in maniera rudimentale. Da allora, la sezione 1 del capitolo 7 della LArm disciplina più dettagliatamente le autorizzazioni eccezionali. In generale vale che prima di rilasciare un’autorizzazione eccezionale, l’ufficio delle armi del Cantone di domicilio deve verificare l’adempimento di determinati requisiti e l’esistenza di eventuali motivi d’impedimento (cfr. art. 8 cpv. 2 LArm). Si tratta di una condizione per l’ottenimento di un permesso d’acquisto di armi. Appare dunque opportuno includere le autorizzazioni eccezionali, che danno il diritto di acquistare armi «vietate», tra le modalità per dimostrare che non sussistono motivi d’impedimento.

Art. 23 cpv. 5

A fini di chiarimento, il nuovo capoverso 5 sancisce esplicitamente che i normali requisiti d’acquisto si applicano anche alle armi consegnate a titolo di prestito per scopi sportivi a minorenni, quando questi raggiungono la maggiore età. Le armi vanno dunque riconsegnate al proprietario oppure possono essere acquistate tramite un’autorizzazione eccezionale, un permesso d’acquisto di armi o un contratto scritto.

Art. 34 cpv. 1ter e 1quater

Cpv. 1ter

La presente modifica si basa sull’interpellanza Addor 20.3968 Rilascio di autorizzazioni per l’importazione a titolo professionale di armi da collezione, in cui il consigliere nazionale Jean-Luc Addor chiedeva di verificare la conformità della prassi in materia di rilascio di autorizzazioni per l’importazione a titolo professionale di armi da collezione con l’OArm. Il Consiglio federale aveva assicurato che nell’ambito della prossima revisione dell’OArm avrebbe consentito l’introduzione delle cosiddette armi «vietate», da vendere durante aste, fiere o manifestazioni analoghe come borse delle armi, senza precedente prova del fabbisogno. In linea di principio, tale tipo di armi non è vietato in Svizzera. Tuttavia, per l’importazione e l’acquisto delle armi «vietate» occorrono già ora, in base al diritto vigente, un’autorizzazione eccezionale e una prova del fabbisogno.

L’articolo 34 OArm disciplina l’introduzione nel territorio svizzero a titolo professionale delle cosiddette armi «vietate». Per l’introduzione in Svizzera di armi da fuoco per il tiro a raffica, ordigni militari per il lancio nonché loro parti essenziali o costruite appositamente, armi da fuoco che simulano oggetti d’uso corrente nonché loro parti essenziali, oppure lanciagranate è necessario presentare una prova del fabbisogno (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. a, e o f LArm in combinato disposto con art. 34 cpv. 1bisOArm). Essa serve a comprovare che tali armi vietate

3 Versione della GU L 137 del 24.5.2017, pag. 22