Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/52: Ordinanza sulle armi (OArm) · 11 pagine
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Ordinanza sulle armi – Rapporto esplicativo sulla modifica del…
sono necessarie per coprire il fabbisogno di autorità come la polizia o altri committenti (p. es. collezionisti). L’autorizzazione eccezionale è limitata al numero di armi riportato nella prova del fabbisogno al fine di impedire che tali armi vengano introdotte in Svizzera allo scopo di costituire una scorta ed essere offerte al grande pubblico. Oltre alle autorità, solo i collezionisti certificati ricevono le autorizzazioni eccezionali necessarie, dopo un’attenta verifica da parte delle competenti autorità di polizia cantonali. La limitazione vigente concerne dunque solo i commercianti di armi (a titolo professionale), che possono ottenere un’autorizzazione eccezionale per l’importazione solo se esiste già un ordine per le armi in questione da parte di un cliente finale (p. es. un collezionista con un’autorizzazione eccezionale cantonale valida). Attualmente i commercianti di armi non possono pertanto mostrare tali armi a potenziali clienti, né possono metterle in vendita a un’asta, dato che al momento dell’importazione non è stato ancora effettuato un ordine per quell’arma.
Per venire incontro agli interessi legittimi dei commercianti di armi, ossia poter mostrare ai potenziali clienti anche le armi «vietate», citate in precedenza, durante fiere e aste, s’intende introdurre un’eccezione specifica per l’importazione.
In tali casi, l’UCA vincolerà l’autorizzazione a oneri e verificherà se le condizioni per il rilascio sono soddisfatte, in particolare per quanto riguarda la limitazione del numero di armi da importare o la durata massima stabilita della permanenza dell’arma in Svizzera (p. es. la durata dell’asta o della fiera). Non cambiano le condizioni di acquisto di armi vietate per i clienti finali (autorizzazione eccezionale cantonale). Non si tratta di allentare le disposizioni sull’acquisto di armi vietate, ma di consentire unicamente l’importazione a fini dimostrativi ed espositivi senza che vi sia già un acquirente finale.
Cpv. 1quater
Con l’aggiunta del nuovo capoverso di cui sopra, il capoverso 1terattualmente in vigore diventa il capoverso 1quater.
Art. 58 lett. h n. 2
Nell’OArm vigente il termine «DANTRAG» è utilizzato all’articolo 59a, senza che tale abbreviazione sia stata esplicitata in precedenza. La presente modifica intende rimediare a tale lacuna: «DANTRAG» sta per «Datenbank Antrag», ossia banca dati delle richieste.
Art. 61 cpv. 1bis e 3bis
Cpv. 1bis
Nell’OArm vigente si utilizza «1a» nella numerazione dei capoversi. Siccome tale dicitura non rispetta le direttive di tecnica legislativa, va sostituita con «1bis».
Cpv. 3bis
Secondo l’articolo 22 della legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120), il Servizio federale di sicurezza (SFS) è incaricato della protezione di magistrati, membri delle Camere federali, altri membri di autorità federali, missioni diplomatiche permanenti, uffici consolari e organizzazioni internazionali. A tal fine