Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/52: Ordinanza sulle armi (OArm) · 11 pagine

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Ordinanza sulle armi – Rapporto esplicativo sulla modifica del…

singolarmente nel territorio svizzero. Se si importa una culatta intera, composta quindi da questi due componenti individuali, essa è considerata come una sola parte essenziale.

Adeguare la lettera a numero 2 sarebbe invece superfluo, dato che la culatta delle pistole è costituita da un elemento unico.

Art. 6 Armi confondibili con armi da fuoco

Sulla base dell’articolo 4 capoverso 4 LArm, l’articolo 6 OArm stabilisce in quali casi armi ad aria compressa o a CO2, imitazioni di armi, scacciacani e armi soft air sono considerate confondibili con armi da fuoco. Il tenore vigente è redatto volutamente in modo ampio, scelta all’epoca considerata necessaria alla luce del fatto che le imitazioni di armi possono essere utilizzate per minacciare altre persone. Infatti, non si può pretendere che in una situazione eccezionale una persona minacciata possa distinguere un’arma vera da un’imitazione. Per questo motivo il testo attualmente in vigore è orientato piuttosto ai «profani» che agli «esperti».

Tramite Internet è possibile ordinare facilmente imitazioni di armi da una vasta gamma di offerte. Se le imitazioni possono essere confuse con armi da fuoco, in Svizzera si applicano le consuete condizioni per l’acquisto di armi come l’obbligo di un’autorizzazione per l’introduzione nel territorio svizzero. Chi non richiede preventivamente tale autorizzazione rischia di incorrere in un procedimento penale, per esempio per introduzione illegale di armi nel territorio svizzero (cfr. art. 33 cpv. 1 lett. a LArm). Ogni anno vengono avviati più di 1000 procedimenti penali di questo tipo. Ciò comporta molto lavoro per i pubblici ministeri chiamati ad accertare fatti la cui gravità è, oggettivamente parlando, molto lieve. Spesso, inoltre, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), le imprese di trasporto e gli uffici cantonali delle armi si rivolgono all’UCA chiedendo di stabilire se una determinata imitazione di arma possa essere confusa con un’arma da fuoco vera. Ogni anno l’UCA risponde a circa 3500 domande di questo tipo. Determinare se un’imitazione di arma possa essere confusa con un’arma vera non è sempre facile rendendo dunque una «catalogazione» delle imitazioni pressoché impossibile. Nella pratica, in caso di cattiva illuminazione e da una certa distanza è possibile confondere la riproduzione di una pistola, che alla luce del giorno sarebbe facile da riconoscere, con una pistola vera. Con la modifica sarà pertanto affidata a uno «specialista» la valutazione se un’arma ad aria compressa o a CO2, un’imitazione di arma, una scacciacani o un’arma soft air è fabbricata in modo da replicare un’arma da fuoco in maniera talmente esatta da non poterla distinguere a prima vista. Non si intende più basarsi sul giudizio di «una terza persona». Dovrebbe quindi ridursi sensibilmente sia il carico di lavoro dell’UCA per chiarire se un oggetto rientra nella definizione di arma ai sensi della LArm, sia il numero di procedimenti penali che le autorità di polizia e i pubblici ministeri devono condurre per il mancato rispetto degli obblighi di autorizzazione per le imitazioni di armi.

Nonostante tale misura, si verificheranno ancora spesso casi di persone domiciliate in Svizzera che ordinano imitazioni di armi che ricadono nel campo di applicazione della LArm. Nel quadro della prossima revisione della legge saranno apportati adeguamenti in attuazione della mozione Rieder 25.3256 che imporrano l’obbligo di dichiarazione agli offerenti esteri che vendono tali imitazioni di armi in Svizzera oppure che allenteranno i procedimenti e le norme penali per i casi di importazione poco gravi ancora da definire.