Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/52: Ordinanza sulle armi (OArm) · 11 pagine

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Ordinanza sulle armi – Rapporto esplicativo sulla modifica del…

trattare i casi poco gravi, ancora da definire, di importazione non autorizzata e pertanto illecita nell’ambito della procedura della multa disciplinare.

Come già annunciato nella risposta all’interpellanza Schmezer 25.3811 «Imitazioni di armi: proteggere i consumatori da acquisti rischiosi – quali possibilità vede il Consiglio federale?», il Consiglio federale è disposto a esaminare le misure applicabili nei confronti di offerenti stranieri di imitazioni di armi. Per farlo occorrerebbe introdurre nel testo della legge un obbligo di dichiarazione per i produttori od offerenti esteri nonché una norma penale per i casi di violazione.

Autorizzazioni per l’importazione a titolo professionale di armi «vietate» per la vendita durante fiere o aste senza prova del fabbisogno (art. 34 cpv. 1ter e 1quater OArm)

Sono considerate armi «vietate», per esempio, le armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche, le armi da fuoco corte o portatili dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi (10 o 20 colpi) o ancora i lanciagranate (cfr. art. 5 cpv. 1 LArm). Nonostante si parli di armi «vietate», la normativa vigente consente già di importarle, acquistarle o possederle. A tal fine è però necessaria un’autorizzazione eccezionale. Per determinate armi da fuoco (art. 5 cpv. 1 lett. a, e oppure f LArm2) serve, in aggiunta alla richiesta di tale autorizzazione, anche una prova del fabbisogno. Oltre alle autorità, in linea di principio anche i collezionisti possono acquistare tali armi. Attualmente i commercianti che intendono vendere a fiere o aste tali armi soggette a un’autorizzazione eccezionale ottengono un’autorizzazione eccezionale per l’importazione nel territorio svizzero solo se le armi sono già state ordinate da clienti. La normativa vigente comporta quindi l’impossibilità di mostrare od offrire le armi a potenziali clienti a fiere o aste, poiché normalmente al momento dell’importazione non sussiste ancora un fabbisogno e non sono ancora stati effettuati ordini. Gli ordini, infatti, seguono di solito dopo le aste o le fiere. Ora si intende adeguare la procedura amministrativa al fine di consentire ai commercianti di importare, rispettando determinati oneri e condizioni, armi vietate o soggette ad autorizzazione eccezionale anche senza prova concreta del fabbisogno. La modifica dà seguito al parere del Consiglio federale in risposta all’interpellanza Addor 20.3968 Rilascio di autorizzazioni per l’importazione a titolo professionale di armi da collezione, in cui aveva prospettato una modifica dell’OArm in tal senso. La nuova eccezione da disciplinare è giustificata dal fatto che i commercianti devono garantire la custodia in sicurezza delle armi, che viene controllata regolarmente. In tali casi, fedpol vincolerà l’autorizzazione a oneri e condizioni, il cui rispetto sarà verificato a campione sul posto dalle autorità cantonali di polizia insieme all’UCA di fedpol. Ciò si applica in particolare alle condizioni relative alla limitazione del numero di armi da importare o alla durata massima stabilita della permanenza delle armi in Svizzera (p. es. la durata dell’asta o della fiera). Non si tratta di allentare le disposizioni sull’acquisto di armi vietate, ma di consentire unicamente l’importazione a fini dimostrativi ed espositivi senza che vi sia già un acquirente finale.

Le modifiche menzionate e ulteriori adeguamenti sono illustrati in dettaglio qui di seguito.

2 Armi da fuoco per il tiro a raffica e ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente, nonché loro parti essenziali o costruite appositamente; armi da fuoco che simulano oggetti d’uso corrente, nonché loro parti essenziali; lanciagranate secondo l’art. 4 cpv. 2 lett. c.