Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/52: Ordinanza sulle armi (OArm) · 11 pagine

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Ordinanza sulle armi – Rapporto esplicativo sulla modifica del…

3. Commento ai singoli articoli

Art. 3

Una modifica riguardante l’intero testo dell’articolo concerne solamente la versione in tedesco, nella quale si aggiunge l’articolo determinativo alle singole parti essenziali di armi elencate.

Lett. a n. 1

Con la modifica si intende adeguare la definizione vigente di «parte essenziale di arma». Molte impugnature di tipi comuni di pistole, come la SIG SAUER P250 o la P320, non contengono più componenti rilevanti per il funzionamento e sono realizzate completamente in plastica. In questo modo il peso dell’impugnatura è leggero e la fabbricazione economica.

Definire una parte di un’arma da fuoco come «parte essenziale» si ripercuote sul suo trattamento. Anche l’acquisto (art. 8 cpv. 1 LArm), l’introduzione sul territorio svizzero (art. 25 cpv. 1 LArm), la fabbricazione e il commercio (art. 18 LArm) di parti essenziali di armi sono controllati tramite obblighi di autorizzazione al fine di impedire o limitare l’utilizzo abusivo di armi. Le parti essenziali di armi sono inoltre soggette a obblighi di contrassegno (cfr. art. 18a cpv. 1 e 2 LArm).

Ciò però non appare necessario per l’impugnatura di un’arma da fuoco (p. es. la SIG P320) che non contiene componenti rilevanti per il funzionamento ed è realizzata interamente in plastica.

La modifica prevede pertanto che l’impugnatura deve essere considerata una «parte essenziale» solo se contiene componenti rilevanti per il funzionamento dell’arma che consentono di sparare proiettili tramite carica propulsiva. In caso contrario, va considerato come parte essenziale l’«alloggiamento del grilletto», per il quale l’impugnatura funge da alloggiamento e che è importante per il funzionamento dell’arma.

La direttiva UE sulle armi non si oppone a tale modifica, visto che non considera l’impugnatura un «componente essenziale» di arma (cfr. art. 1 par. 1 n. 2 della direttiva UE sulle armi).

Lett. c n. 2

L’attuale definizione considera «la culatta», che consente in particolare la chiusura posteriore a tenuta di gas della camera di scoppio, come parte essenziale di un’arma da fuoco portatile. In questo tipo di armi la culatta è costituita da due parti, la testa della culatta e il porta otturatore. La culatta è funzionante solamente se queste due parti sono assemblate. Finora solamente la culatta intera, ossia con testa e porta otturatore assemblati, è stata considerata una parte essenziale di arma ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera c.

Attualmente le due parti singole, la testa della culatta e il porta otturatore, possono quindi essere acquistate separatamente in modo legittimo senza bisogno di autorizzazione e introdotte nel territorio svizzero. Questi due componenti possono essere facilmente assemblati anche senza particolari conoscenze tecniche andando così a realizzare una parte essenziale (funzionante) di un’arma. Tutto ciò risulta poco compatibile con uno degli scopi della LArm, ossia contrastare l’uso improprio di parti di armi. Pertanto, si intende definire separatamente come parti essenziali di armi sia la testa della culatta sia il porta otturatore, che sarebbero dunque soggetti a obblighi di autorizzazione e di contrassegno se venissero introdotti