Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/52: Ordinanza sulle armi (OArm) · 11 pagine
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Ordinanza sulle armi – Rapporto esplicativo sulla modifica del…
l’SFS riceve e tratta comunicazioni di minaccia, analizza la situazione di minaccia e ordina le misure di protezione necessarie a favore delle persone e degli edifici interessati.
Sapere se una persona pericolosa possiede o possedeva una o più armi è decisivo per stimare globalmente il pericolo che tale persona può costituire in un caso concreto. Dato che un eventuale possesso di armi può essere un indicatore dell’esecuzione di un atto in precedenza solo minacciato, tale informazione influisce direttamente sulla valutazione del rischio attuata dall’SFS e determina quindi l’entità delle misure di protezione considerate necessarie e ordinate al fine di contrastare il pericolo rilevato. Si tratta di misure volte a proteggere persone ed edifici, come colloqui preventivi, interrogatori o arresti, che l’SFS adotta in autonomia o in collaborazione con le polizie cantonali.
In caso di minacce conclamate, che richiedono un’immediata valutazione da parte dell’SFS, oppure nei casi in cui le misure di protezione sono ordinate a breve termine, occorre elaborare in poche ore un’analisi dei rischi affidabile affinché l’SFS possa stabilire le misure più adatte. La procedura ordinaria di assistenza amministrativa nella prassi si è rivelata troppo lenta a tale scopo e serba anche il rischio di lacune informative e conseguentemente di sicurezza, ad esempio nei fine settimana o al di fuori degli orari d’ufficio. Lo stesso vale anche per le procedure di assistenza amministrativa parzialmente automatizzate, che risultano anch’esse insufficienti, dato che in alcuni casi è necessario prendere decisioni immediate per proteggere le persone coinvolte.
In base all’articolo 32c capoverso 7 LArm all’SFS va accordato l’accesso online al sistema d’informazione comune armonizzato sull’acquisto e il possesso di armi da fuoco affinché possa verificare se una persona ha acquistato o possiede un’arma.
A livello quantitativo, l’SFS stima che attualmente il numero di consultazioni online ammonti a circa 300 all’anno. Si suppone che tale numero sia destinato a crescere ulteriormente in futuro alla luce del grande aumento delle minacce rivolte a persone poste sotto la protezione della Confederazione.
Allegato 1 lett. p
Nell’attuale versione la lettera p fa erroneamente riferimento all’articolo 39 capoverso 2 LArm, quando in realtà sarebbe inteso l’articolo 39 capoverso 2 OArm. Tale articolo, che disciplina la proroga dell’autorizzazione per l’introduzione nel territorio svizzero a titolo non professionale di armi, è però già menzionato alla lettera b. Pertanto, la lettera p può essere abrogata senza essere sostituita.
Allegato 3
Lo schema relativo ai diritti di accesso viene reso più comprensibile e semplice.
Il nuovo accesso online per l’SFS garantito dall’articolo 61 capoverso 3bisOArm è aggiunto allo schema, indicato con l’abbreviazione «fedpol V».
Si apporta una modifica anche ai diritti d’accesso del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). Infatti l’unità «Protezione delle informazioni e delle opere» non è più responsabile all’interno del DDPS dei controlli di sicurezza relativi alle persone (CSP). Tali controlli valutano se una persona che ricopre una funzione sensibile sotto