Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/54: Ordinanza concernente la legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (ordinanza sull’Id-e; OIdE) · 50 pagine
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Se un’emittente o un verificatore iscritto nel registro di fiducia può fornire la prova tecnica del possesso dell’identificativo originariamente confermato, è possibile aggiungere, senza verifica del contenuto, altri identificativi, oltre a quello già confermato. In questo caso non sono dovuti emolumenti aggiuntivi.
Cpv. 2 e 6
Se l’iscrizione risale a più di cinque anni prima, l’UFG chiede all’emittente o al verificatore se le sue informazioni sono ancora attuali. Questa richiesta d’informazioni non equivale a un’ingiunzione di inoltrare le informazioni attuali per una nuova verifica da parte dell’UFG (cpv. 3). Tuttavia, il risultato della richiesta può portare a una procedura d’ingiunzione.
Viene avviata una procedura di ingiunzione se l’UFG ha motivo di ritenere che l’iscrizione non è più attuale e che l’emittente o il verificatore registrato non ha segnalato alcuna modifica delle informazioni secondo il capoverso 1. In questo caso, l’UFG ingiunge per scritto all’emittente o al verificatore di rettificare i dati necessari entro 30 giorni. L’ingiunzione deve essere scritta e di norma viene effettuata elettronicamente, deve essere brevemente motivata e devono essere elencate le azioni necessarie. L’emittente o il verificatore deve poter capire cosa deve fare e quali sono i motivi dell’ingiunzione.
L’UFG verifica i dati o i giustificativi presentati e trasmette all’UFIT il risultato della sua verifica affinché aggiorni la conferma. Se le condizioni per un aggiornamento sono adempiute, l’UFIT lo iscrive nel registro di fiducia.
Ai termini di conservazione dei dati cancellati dal registro di fiducia si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7 capoverso 1.
Art. 12 Cancellazione su richiesta dell’emittente o del verificatore
Cpv. 1
Un’emittente o un verificatore può richiedere in qualsiasi momento la cancellazione della sua iscrizione dal registro di fiducia. Se viene richiesta la cancellazione, l’iscrizione viene rimossa. Se la cancellazione riguarda solo l’iscrizione nel registro di fiducia, l’emittente o il verificatore conserva il proprio identificativo iscritto nel registro di base. In questo caso, in caso di utilizzo di mezzi di autenticazione elettronici l’identità dell’emittente o del verificatore non può più essere confermata dall’UFIT. Per il titolare del mezzo di autenticazione elettronico non è più confermato che l’emittente o il verificatore è effettivamente chi dice di essere. Al posto della cancellazione può quindi chiedere che nel registro di fiducia sia confermato pubblicamente che un determinato identificativo gli era stato precedentemente assegnato ed era confermato fino alla disattivazione.
Come per la richiesta di cancellare un’iscrizione dal registro di base, l’emittente o il verificatore iscritto nel registro di fiducia deve dimostrare di essere il legittimo posses-