Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/54: Ordinanza concernente la legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (ordinanza sull’Id-e; OIdE) · 50 pagine
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sicurezza del contenuto (in particolare dei mezzi di autenticazione elettronici) del portafoglio elettronico. Il titolare può decidere liberamente dove conservare tale copia di sicurezza. Dopo aver cambiato dispositivo (smartphone, computer ecc.), i mezzi di autenticazione elettronici memorizzati possono essere ripristinati manualmente.
Il trasferimento e il ripristino di queste copie di sicurezza sono influenzati in modo decisivo dalle funzioni messe a disposizione dal sistema operativo del dispositivo. Inoltre, i titolari devono ricordare una password (p. es. crittografia con wordlist) necessaria per decrittare le copie di sicurezza. Se la password viene dimenticata o smarrita, non è possibile ripristinare i dati. Le password non sono note alla Confederazione.
Cpv. 2
L’UFIT mette a disposizione un sistema informatico in cui i titolari possono conservare le copie di sicurezza create sui loro dispositivi (art. 8 cpv. 2 LIdE). Il sistema non è accessibile a terzi. L’utilizzo del sistema per le copie di sicurezza è facoltativo ed è consentito solo agli utenti del portafoglio elettronico statale. Solo i titolari possono accedere al contenuto delle loro copie di sicurezza. In caso di inattività prolungata, se le copie di sicurezza non vengono aggiornate o scaricate, dopo tre anni i dati vengono cancellati.
Va tenuto presente che, dopo il caricamento dei dati da un backup, i mezzi di autenticazione non possono più essere validamente utilizzati se, come nel caso dell’e-ID, è previsto un legame con il titolare tramite un processore crittografico (cfr. art. 18 cpv. 2 LIdE). In questo caso, la prova del legame con il titolare è vincolata al dispositivo originariamente utilizzato al momento dell’emissione. In caso di smarrimento o sostituzione di tale dispositivo, è quindi necessaria una nuova emissione per poter utilizzare i pertinenti mezzi di autenticazione.
Art. 16 Verifica di altri mezzi di autenticazione elettronici mediante l’applicazione
di cui all’articolo 9 LIdE
Cpv. 1 e 2
La presente disposizione attua la norma di delega prevista all’articolo 9 capoverso 2 LIdE per la verifica di altri mezzi di autenticazione elettronici con la check app della Confederazione. Oltre a verificare l’e-ID conformemente al capoverso 1, la check app della Confederazione serve a verificare la validità di altri mezzi di autenticazione elettronici. Lo scopo è di promuovere l’utilizzo dell’infrastruttura di fiducia e la diffusione dei mezzi di autenticazione elettronici.
L’utilizzo della check app della Confederazione per verificare i mezzi di autenticazione elettronici è facoltativo. I verificatori possono decidere liberamente se utilizzare l’applicazione della Confederazione o se ricorrere a una soluzione analoga.
Le autorità o i servizi che adempiono compiti pubblici, nonché gli emittenti privati possono chiedere all’UFG che i loro mezzi di autenticazione elettronici siano verificabili con la check app della Confederazione. La condizione è che i mezzi di autenticazione