Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/54: Ordinanza concernente la legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (ordinanza sull’Id-e; OIdE) · 50 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo
onere adeguato. Se i dati iscritti costituiscono una ciberminaccia o il loro contenuto è illecito, l’intera iscrizione è cancellata senza informare dapprima l’emittente o il verificatore interessato.
Cpv. 3
In occasione della consultazione del registro di base possono essere generati dati, segnatamente indirizzi IP e altri dati analoghi a seconda del protocollo utilizzato (art. 2 cpv. 5 lett. a LIdE). Tali dati possono essere registrati soltanto per mantenere la sicurezza delle informazioni e dei servizi, per assicurare la manutenzione tecnica dell’infrastruttura o per controllare il rispetto dei regolamenti di utilizzazione (art. 57l lett. b n. 1– 3 della legge del 21 marzo 19975 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione). Lo scopo della registrazione è di garantire l’utilizzo e il funzionamento sicuri dell’infrastruttura di fiducia nonché l’utilizzo sicuro dell’e-ID e di altri mezzi di autenticazione elettronici. A tal fine occorre conservare i dati per 90 giorni al massimo; al più tardi dopo 90 giorni tali dati devono essere distrutti.
Art. 7 Conservazione di dati modificati o cancellati
I dati del registro di base che sono stati modificati o cancellati sono conservati per dieci anni dall’UFIT o da un altro servizio della Confederazione per garantire la tracciabilità dei dati contenuti nei registri. La tracciabilità di tali dati è di importanza centrale per garantire l’integrità, l’autenticità e il valore probatorio dei dati. In particolare, nelle vertenze giudiziarie si deve poter provare in quale momento sono stati pubblicati determinati dati. Di conseguenza, la conservazione dei dati dopo una modifica dell’iscrizione nel registro di base è determinante per la certezza del diritto. Il termine di dieci anni corrisponde al termine generale di conservazione nelle relazioni d’affari. Questi dati non sono pubblicamente accessibili.
La Confederazione conserva questi dati anche dopo la scadenza dei dieci anni, nella misura in cui ciò sia necessario per garantire un utilizzo sicuro dei mezzi di autenticazione elettronici. In questo caso può cancellare dal registro di base singoli dati o l’intera iscrizione. Questo termine è necessario per poter verificare retroattivamente la tracciabilità, il successivo identificativo di un emittente o di un verificatore precedentemente iscritto nel registro di base, nonché per un utilizzo sicuro e affidabile dei mezzi di autenticazione elettronici.