Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/54: Ordinanza concernente la legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (ordinanza sull’Id-e; OIdE) · 50 pagine

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Cpv. 1

L’UFIT mette a disposizione un’applicazione per la conservazione e la presentazione dei mezzi di autenticazione elettronici (portafoglio elettronico statale). Deve provvedere affinché tale applicazione sia accessibile ai disabili (art. 28 cpv. 2 LIdE). Per garantire il corretto funzionamento dell’applicazione, l’utente deve utilizzare un dispositivo che soddisfi determinati requisiti basati sugli standard attualmente diffusi nel settore riguardo allo sviluppo di applicazioni mobili. Tra le altre cose occorre che il sistema operativo installato sul dispositivo sia ampiamente diffuso, sia ancora supportato dal fornitore del sistema e continui a ricevere aggiornamenti di sicurezza.

Cpv. 2

Se l’emittente o il verificatore non è iscritto nel registro di base o nel registro di fiducia (lett. a) e non utilizza l’applicazione messa a disposizione dalla Confederazione per la verifica dei mezzi di autenticazione elettronici (lett. b), all’utente potrebbe non essere chiaro con chi sta interagendo. La mancanza di registrazione aumenta i rischi per la protezione dei dati, poiché non è possibile identificare in modo univoco le parti coinvolte. Senza questa trasparenza, è difficile verificare se gli attori sono affidabili. Inoltre, non è possibile registrare informazioni di sicurezza, il che può potenzialmente portare ad abusi, all’accesso non autorizzato a dati personali o ad altre lacune di sicurezza.

In quanto provvedimento tecnico e organizzativo da adottare per garantire la protezione e la sicurezza dei dati nell’ambito dello scambio elettronico dei dati (art. 33 lett. e LIdE), prima di un possibile trasferimento di dati l’applicazione dell’utente segnala quindi che un emittente o un verificatore non è iscritto nel registro di base o nel registro di fiducia. Se un verificatore utilizza l’applicazione della Confederazione, invece, tale segnalazione non viene effettuata e all’utente viene comunicato che il verificatore utilizza l’applicazione ufficiale per la verifica dei mezzi di autenticazione elettronici secondo l’articolo 9 LIdE. In questo caso, l’impostazione predefinita dell’applicazione, conforme alla protezione dei dati, garantisce all’utente la trasmissione sicura dei dati.

Art. 15 Sistema per le copie di sicurezza

Dopo lo smarrimento o l’acquisto di un nuovo dispositivo (p. es. uno smartphone), in genere è normale ripristinare le applicazioni installate e i dati memorizzati a partire da un backup. In tal modo, si possono rapidamente ritrovare le funzionalità del vecchio sistema. Una possibilità analoga è offerta ai titolari del portafoglio elettronico statale. Ripristinare i mezzi di autenticazione elettronici non è possibile se, come nel caso dell’e-ID, è necessario un legame tramite processore crittografico al dispositivo mobile del titolare. Di conseguenza, tali mezzi di autenticazione elettronici devono nuovamente essere richiesti all’emittente.

Cpv. 1

La funzione di base dell’applicazione per la conservazione e la presentazione dei mezzi di autenticazione elettronici permette al titolare di generare e crittografare una copia di