Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/54: Ordinanza concernente la legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (ordinanza sull’Id-e; OIdE) · 50 pagine
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sore dell’iscrizione, in particolare mediante l’identificativo o la chiave crittografica privata necessaria (cfr. art. 5). Inoltre, l’UFG verifica se l’autorità, il servizio o il richiedente dispone del documento di identità necessario.
Cpv. 2
Se un emittente o un verificatore è oggetto da parte dell’UFG di un’ingiunzione secondo l’articolo 11 capoverso 3 di fornire giustificativi per l’aggiornamento della sua iscrizione e non vi dà seguito tempestivamente, l’UFG provvede affinché l’UFIT cancelli la conferma dell’identificativo dal registro di fiducia.
Cpv. 3
Il termine di conservazione per l’identificativo confermato cancellato dal registro di fiducia è retto dall’articolo 7 capoverso 1. Il termine di conservazione vale anche per eventuali modifiche dei dati del registro di fiducia (mutazioni verificate di iscrizioni nel registro di fiducia). Di conseguenza, di norma si applica un periodo di conservazione di dieci anni e, nella misura in cui ciò sia necessario per garantire l’utilizzo sicuro dei mezzi di autenticazione elettronici, la Confederazione può conservare i dati anche oltre tale termine decennale.
Art. 13 Iscrizione di altri dati da parte delle autorità
Oltre all’identificativo confermato e alla menzione di un sospetto di utilizzo inappropriato dell’infrastruttura di fiducia o di un mezzo di autenticazione elettronico secondo l’articolo 18, il registro di fiducia mette a disposizione degli utenti anche informazioni fornite da un’autorità o da un servizio che adempie compiti pubblici. Ciò include in particolare i dati che consentono di stabilire quali autorità o servizi pubblici sono autorizzati a rilasciare e verificare un determinato tipo di mezzo di autenticazione elettronico. L’autorità o il servizio che fornisce tali informazioni è responsabile della loro correttezza.
Le autorità o i servizi che adempiono compiti pubblici devono essere registrati nel registro di base per poter iscrivere autonomamente dati supplementari nel registro di fiducia. Su richiesta, l’UFG concede loro un accesso dedicato al sistema. Essi possono anche pubblicare autonomamente informazioni sui tipi di mezzi di autenticazione di cui sono responsabili. Queste includono, ad esempio, schemi tecnici che stabiliscono da quali campi di dati è composto un mezzo di autenticazione. Inoltre, è possibile definire quali attori, identificati in base ai loro identificativi, sono considerati emittenti e verificatori legittimi, indicando almeno gli identificativi delle autorità o dei servizi in questione e la denominazione del rispettivo mezzo di autenticazione elettronico.
Sezione 4: Applicazioni digitali
Art. 14 Requisiti dell’applicazione per la conservazione e la presentazione di mezzi di autenticazione elettronici