Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/54: Ordinanza concernente la legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (ordinanza sull’Id-e; OIdE) · 50 pagine
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• il numero IDI;
• i dati di contatto della persona giuridica;
• i dati di contatto della(e) persona(e) responsabile(i) dell’identificativo; e
• in caso di assenza di un’iscrizione nel registro svizzero di commercio, giustificativi come una copia del contratto di società o lo statuto, un estratto attuale autenticato del registro di commercio estero o un documento equivalente.
Art. 10 Verifica della richiesta
Cpv. 1 e 2
L’UFG verifica se la richiesta è completa e se le informazioni fornite sono corrette. Dopo aver verificato la richiesta e l’identità del richiedente ed essersi assicurato che il richiedente possa agire in nome della persona giuridica o della società di persone, l’UFG trasmette all’UFIT il risultato di tale verifica. L’UFIT conferma quindi le informazioni di cui all’articolo 8 capoverso 1, iscrive la conferma nel registro di fiducia e la rende accessibile.
Cpv. 3
Se nell’ambito della verifica di una richiesta l’UFG constata che è incompleta o erronea, ne informa il richiedente. Nel contempo gli concede un termine di 30 giorni per inoltrare i dati mancanti o correggere gli errori. Questa regola serve a rendere più efficiente la gestione e a garantire che il richiedente abbia abbastanza tempo per rimediare a eventuali lacune.
Se la richiesta non è completata o rettificata di conseguenza entro tale termine, la procedura di verifica è sospesa. Ciò significa che l’elaborazione della richiesta non è portata avanti e non viene effettuata alcuna iscrizione nel registro di fiducia.
Art. 11 Aggiornamento
Cpv. 1
Le modifiche necessitano di una nuova richiesta di iscrizione nel registro di fiducia e la loro correttezza e completezza deve essere verificata dall’UFG. L’emittente o il verificatore segnala tramite il portale (art. 2) ogni modifica delle sue informazioni di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettere b-d. Tra queste rientrano in particolare il nome della persona fisica o giuridica iscritta nel registro di fiducia; eventuali informazioni sulle iscrizioni della persona giuridica in altri registri, come il registro di commercio, il registro d’identificazione delle imprese (registro IDI), il codice LEI (Legal Entity Identifier). La segnalazione si concentra sui dati pubblicati nel registro di fiducia che sono necessari per la conferma dell’identificativo. Non è necessario segnalare eventuali modifiche di altri dati raccolti nell’ambito della richiesta di iscrizione e non pubblicati nel registro di fiducia.