Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/54: Ordinanza concernente la legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (ordinanza sull’Id-e; OIdE) · 50 pagine

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Sezione 3: Registro di fiducia

Art. 8 Contenuto

Cpv. 1

L’UFIT mette a disposizione un sistema pubblicamente accessibile che contiene dati per la verifica dell’identità di emittenti e verificatori e per l’utilizzo sicuro di mezzi di autenticazione elettronici (registro di fiducia). Il registro di fiducia permette di consultare informazioni verificate dalla Confederazione sull’identità dei partecipanti collegati al sistema. Ad esempio, il legame tra l’identificativo e la chiave pubblica viene confermato e comunicato a fedpol. L’applicazione per la presentazione e la conservazione dei mezzi di autenticazione elettronici, in caso di transazione (richiesta di emissione o di verifica), in linea di massima mostra informazioni provenienti dal registro di fiducia. I partecipanti collegati al sistema possono decidere liberamente in ogni momento se consultare il registro di fiducia.

Se si consulta un identificativo confermato nel registro di fiducia, vengono mostrati l’identificativo iscritto nel registro di base e il nome o la ditta dell’emittente o del verificatore, insieme all’indicazione, se si tratta di un’autorità o di un servizio pubblico. Se l’emittente o il verificatore iscritto è una persona giuridica, sono visibili anche l’IDI nonché eventualmente ulteriori iscrizioni in altri registri, come ad esempio il registro di commercio. Il registro di fiducia contiene anche eventuali informazioni sui mezzi di autenticazione elettronici che possono essere emessi o verificati da autorità o servizi che adempiono compiti pubblici (art. 13)

Per la verifica crittografica dei mezzi di autenticazione elettronici o l’allestimento di canali di comunicazione tecnicamente sicuri, il registro di fiducia non è necessario ma mira a consolidare la fiducia di un attore nei confronti del suo interlocutore, ad esempio se tra loro non vi è alcuna relazione, se uno dei due desidera informazioni supplementari o se è necessaria una conferma dell’esattezza delle informazioni condivise. Per questo motivo nel registro di fiducia sono contenute le informazioni sull’identità di un attore verificate dalla Confederazione.

Il registro di fiducia offre quindi trasparenza, in modo che sia chiaro per tutti chi, ad esempio, richiede più dati del necessario durante la verifica di un mezzo di autenticazione elettronico. Se non è iscritto nel registro di fiducia, un emittente o un verificatore non viene identificato dalla Confederazione e quindi la sua identità non è confermata. I dati del registro di fiducia sono pubblicamente accessibili. Per consultare i dati pubblici non occorre registrarsi.