Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/54: Ordinanza concernente la legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (ordinanza sull’Id-e; OIdE) · 50 pagine

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Cpv. 2

Oltre alla verifica degli identificativi, in caso di sospetto di utilizzo inappropriato dell’infrastruttura di fiducia o di un mezzo di autenticazione elettronico o se i formati, gli standard e i protocolli di cui all’articolo 35 non sono adempiuti, il registro di fiducia offre agli utenti una menzione di tale sospetto. La menzione serve per utilizzare in modo sicuro i mezzi di autenticazione elettronici e aiuta gli utenti dei portafogli elettronici a utilizzare le check app in modo sicuro.

L’obiettivo è rafforzare la fiducia nel traffico elettronico di dati e fornire agli utenti del sistema indicatori efficaci per un utilizzo sicuro. Oltre a verificare l’identità degli emittenti e dei verificatori, i partecipanti collegati al sistema devono poter avere la necessaria fiducia quando quotidianamente presentano e verificano i mezzi di autenticazione elettronici.

Art. 9 Richiesta di iscrizione nel registro di fiducia

Cpv. 1

Per poter richiedere l’iscrizione dei suoi dati nel registro di fiducia, un’autorità oppure un emittente o un verificatore privato deve essere iscritto nel registro di base. Il richiedente deve fornire la necessaria prova tecnica della sua iscrizione nel registro di base. La prova da fornire viene verificata tramite il portale con una procedura automatizzata.

Cpv. 2

Secondo l’articolo 3 capoverso 3 LIdE, un’autorità o un servizio che adempie compiti pubblici può presentare richiesta di conferma del suo identificativo. Oltre a fornire la prova tecnica di cui al capoverso 1, con la richiesta devono essere indicati l’IDI e i dati di contatto della persona responsabile dell’identificativo.

Cpv. 3 e 4

Secondo l’articolo 3 capoverso 4 LIdE, un emittente o verificatore privato (persona fisica o giuridica) può chiedere che il suo identificativo iscritto nel registro di base sia confermato dall’UFIT e iscritto nel registro di fiducia.

La richiesta di una persona fisica o giuridica è diversa dalla richiesta di un’autorità o di un servizio che adempie compiti pubblici. Una persona fisica deve disporre di un e-ID ed esibirlo. Una persona giuridica, oltre a fornire la prova tecnica di cui al capoverso 1, deve corredare la richiesta con una firma elettronica qualificata della persona o delle persone con diritto di firma ai sensi della legge del 18 marzo 20166 sulla firma elettronica (FiEle) nonché fornire le informazioni seguenti:

6 RS 943.03