Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/54: Ordinanza concernente la legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (ordinanza sull’Id-e; OIdE) · 50 pagine
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utilizza un’identità che non corrisponde alla sua identità effettiva o se nelle relazioni d’affari si presenta come un’altra persona. Quest’ultimo caso vale anche per un emittente o un verificatore iscritto esclusivamente nel registro di base.
L’identità ufficiale delle persone fisiche, analogamente al contenuto dell’e-ID di cui all’articolo 15 capoverso 3 LIdE, può includere anche dati aggiuntivi, come il cognome d’affinità, il nome ricevuto in un ordine religioso, il nome d’arte o il nome dell’unione domestica registrata nonché la menzione di segni particolari. In determinati casi, tali informazioni possono essere utili o addirittura necessarie per le transazioni commerciali. Possono quindi costituire parte dell’identità se sono indicate anche nella carta d’identità, in un altro documento d’identità o nella carta di legittimazione del titolare e sono state utilizzate nella procedura di richiesta secondo l’articolo 9. Quest’ultimo caso riguarda anche le persone giuridiche la cui identità può essere nota in particolare per un determinato prodotto di marca o un determinato servizio.
b. Un mezzo di autenticazione non deve avere contenuti illeciti o servire a uno scopo illecito.
c. Se un mezzo di autenticazione elettronico contiene dati personali degni di particolare protezione, come ad esempio dati relativi alla salute o informazioni sulle convinzioni religiose, il titolare di tale mezzo di autenticazione deve esserne informato per iscritto. Questa informazione deve chiarire che i dati contenuti sono particolarmente sensibili e sono quindi oggetto di una maggiore protezione. In questo modo si garantisce che l’interessato sia consapevole della sensibilità dei suoi dati e, se del caso, possa dare il suo consenso al trattamento. La comunicazione scritta serve quindi a informare il titolare dell’importanza e della protezione di questi dati prima di una specifica elaborazione. Il portafoglio elettronico della Confederazione supporta un formato di dati che consente agli emittenti di segnalare le informazioni sensibili direttamente nell’applicazione. Quando viene richiesto un determinato campo di dati, gli utenti ne sono esplicitamente avvertiti prima della trasmissione.
d. Per utilizzare in modo sicuro i mezzi di autenticazione elettronici, la loro verifica deve rispettare i principi fondamentali della protezione dei dati. Ciò significa in particolare che la raccolta di dati personali non deve essere sproporzionata. I dati possono quindi essere raccolti solo per uno scopo chiaramente definito e comprensibile per la persona interessata. Non è quindi ammesso utilizzare i dati per scopi diversi da quelli definiti in precedenza. Non appena i dati non sono più necessari per lo scopo perseguito, devono essere distrutti o anonimizzati. Questa procedura protegge la sfera privata delle persone interessate e garantisce che il trattamento dei loro dati sia sempre conforme alle norme sulla protezione dei dati.