Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/54: Ordinanza concernente la legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (ordinanza sull’Id-e; OIdE) · 50 pagine

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Cpv. 3 e 4

Per verificare un sospetto, l’UFG può adottare diverse misure. Ad esempio, può verificare i dati raccolti tramite il portale per il trattamento dei dati dei registri di cui all’articolo 2, nonché i dati provenienti dal registro di base e dal registro di fiducia. Inoltre, può ad esempio, ricevere informazioni tecniche sui dati trasmessi o richiederle successivamente per garantire che i dati siano stati elaborati in modo corretto e sicuro. Può anche indagare sull’origine del mezzo di autenticazione elettronico per individuare eventuali lacune di sicurezza o irregolarità. Ha inoltre la possibilità di contattare direttamente il titolare del mezzo di autenticazione in questione e il suo emittente o verificatore. In questo ambito, l’UFG può chiarire i fatti richiedendo ulteriori informazioni sulla transazione in questione.

L’UFG può verificare un utilizzo inappropriato soltanto se viene utilizzato un identificativo univoco. In caso di sospetto di gravi violazioni della protezione dei dati, l’UFG informa l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza o il servizio cantonale competente del relativo utilizzo inappropriato.

Art. 18 Menzione dell’utilizzo inappropriato

Se, dopo una verifica secondo l’articolo 17 capoverso 3, constata un utilizzo inappropriato dell’infrastruttura di fiducia o dei mezzi di autenticazione elettronici, l’UFG comunica il risultato della verifica all’UFIT. Quest’ultimo registra il risultato nel registro di fiducia e lo rende visibile al massimo per sei mesi. L’UFG informa immediatamente l’emittente o il verificatore interessato purché ciò sia possibile con un onere adeguato. L’iscrizione serve a garantire trasparenza e fiducia e a permettere agli utenti di decidere in modo informato se desiderano utilizzare il mezzo di autenticazione elettronico in un determinato contesto. Ciò contribuisce ad aumentare la sicurezza complessiva del sistema riguardante i mezzi di autenticazione elettronici e a garantire la correttezza delle informazioni contenute nel registro di fiducia. La visibilità di una menzione nel registro di fiducia cessa al più tardi alla scadenza del termine di cui al capoverso 3.

La visibilità di una menzione può essere prolungata. Dopo la scadenza del termine o se riceve nuove segnalazioni, l’UFG verifica se continua a esservi un utilizzo inappropriato. Se tale è il caso, l’iscrizione resta visibile per un ulteriore periodo di tempo per continuare a garantire un utilizzo sicuro dei mezzi di autenticazione elettronici. Nei casi manifesti questo prolungamento garantisce che gli utenti dispongano di informazioni aggiornate sull’utilizzo inappropriato dell’infrastruttura di fiducia o del mezzo di autenticazione elettronico e possano quindi prendere decisioni informate senza che sia necessaria una segnalazione. La trasparenza e il rapporto di fiducia contribuiscono a garantire il costante rispetto dei requisiti legali necessari per mantenere la fiducia nell’infrastruttura di fiducia e nell’utilizzo dei mezzi di autenticazione elettronici.

Vi è un palese e continuo utilizzo inappropriato, ad esempio se un emittente o un verificatore si finge una persona che non è, se un emittente emette mezzi di autenticazione elettronici con contenuti illeciti o per scopi illeciti, o se un emittente o un verificatore è stato identificato come programma automatizzato (bot). Se il prolungamento è dovuto