Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/54: Ordinanza concernente la legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (ordinanza sull’Id-e; OIdE) · 50 pagine

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a motivi palesi, l’UFG può prevedere che l’iscrizione sia pubblicata a tempo indeterminato.

Art. 19 Cancellazione della menzione

L’UFIT cancella la menzione dal registro di fiducia dopo la scadenza della durata stabilita. I dati collegati alla menzione così come le informazioni iscritte dall’UFIT nel quadro della procedura di verifica, sono conservati dieci anni dalla Confederazione e non sono pubblicamente accessibili. La Confederazione può conservare l’iscrizione cancellata anche dopo i dieci anni se ciò è necessario per l’utilizzo sicuro dell’infrastruttura di fiducia o dei mezzi di autenticazione elettronici.

Capitolo 3: Id-e

Sezione 1: Richiesta

Art. 20 Condizioni generali

Cpv. 1

Chi desidera ottenere un e-ID deve utilizzare un dispositivo che garantisca il legame secondo l’articolo 18 capoverso 2 LIdE e deve installare sul suo dispositivo un’applicazione secondo l’articolo 8 capoverso 1 LIdE o un’altra applicazione secondo l’articolo 18 capoversi 4 o 5 LIdE nella quale sarà emesso l’e-ID. Il proprietario del dispositivo può conservare il suo e-ID e quello di un terzo, ad esempio di un minore o di una persona sotto curatela di cui è rappresentante legale.

L’articolo 18 capoverso 4 LIdE amplia le possibilità di garantire anche altre soluzioni per garantire il legame con il titolare. La disposizione è volutamente formulata in modo neutro dal punto di vista tecnologico al fine di consentire diverse soluzioni. In linea di principio, tuttavia, sono necessarie una garanzia automatizzata e una prova tecnica per dimostrare, ad esempio, che la coppia di chiavi crittografiche utilizzata per il legame con il titolare proviene da un processore crittografico hardware dedicato.

Cpv. 2 e 3

La richiesta deve essere presentata dal futuro titolare dell’e-ID. Se è minorenne o sotto curatela generale, l’interessato deve presentare il consenso del suo rappresentante legale. Quest’ultimo può dare il proprio consenso direttamente nel processo online con il proprio e-ID se ne possiede uno. In caso contrario, deve consegnare il consenso firmato alla persona minorenne o sotto curatela, oppure accompagnarla presso un centro di registrazione, un ufficio della migrazione o una rappresentanza svizzera all’estero per verificare la sua identità. Per il richiedente minorenne, in caso di autorità parentale congiunta, è sufficiente il consenso di uno dei genitori.