Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/54: Ordinanza concernente la legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (ordinanza sull’Id-e; OIdE) · 50 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 41Fedlex · Rapporto esplicativo
d’identificazione deve essere valido il giorno del rilevamento, vale a dire nel momento in cui è presentato al fornitore o al rivenditore o è utilizzato online25.
L’articolo 20a OSCPT è modificato per tenere conto dell’e-ID emesso da fedpol per le persone fisiche e introdotto con la LIdE. L’elenco dei documenti di cui al capoverso 1 è completato aggiungendo l’e-ID (lett. d).
L’e-ID consiste in un pacchetto di dati che servono per provare la propria identità online (art. 13 LIdE). Pertanto, nella frase introduttiva, la nozione «documenti» è sostituita con il termine più generale «mezzi d’identificazione». Al capoverso 2, «documento» è sostituito con «mezzo d’identificazione», più adeguato per tenere conto dell’e-ID. Il capoverso 3 resta invariato.
Il capoverso 4, primo periodo rimane invariato. In questo caso il termine «documento» può essere mantenuto perché fa riferimento ai documenti di cui al capoverso 1 lettere a–c e non all’e-ID. È aggiunto un secondo periodo per tenere conto delle informazioni specifiche necessarie in caso di utilizzo di un e-ID, ovvero soltanto i dati di cui al capoverso 2 e la fotografia, al posto di una copia del documento d’identità fisico. L’e-ID, infatti, contiene informazioni che il passaporto, la carta d’identità o la carta di soggiorno per stranieri non contengono, in particolare il numero AVS (art. 15 cpv. 1 lett. i LIdE). Sarebbe sproporzionato e contrario all’articolo 6 LPD chiedere a chi decide di identificarsi con un e-ID di fornire queste informazioni visto che non sarebbe tenuto a farlo se decidesse di identificarsi con un documento d’identità fisico.
Inoltre, occorre registrare i dati necessari per la verifica dell’autenticità e dell’integrità, come una firma elettronica (art. 5 cpv. 2 LIdE). Il fornitore o il rivenditore non è obbligato a verificare in modo dettagliato l’autenticità del documento d’identità, ma è soltanto tenuto ad accettare documenti d’identità la cui autenticità risulta plausibile26.
Pertanto, deve essere effettuato unicamente un controllo sommario. Per quanto riguarda l’e-ID, senza un controllo sarebbe possibile far registrare dati errati o presentare la fotografia di un’altra persona presso un fornitore o un rivenditore poco scrupoloso. Inoltre, la produzione di questi dati di verifica sarà verosimilmente rapida, cosicché la loro raccolta e trasmissione non richiederà più tempo che per un documento d’identità fisico.
Nel capoverso 5, aggiunto per una migliore leggibilità, la disposizione di cui all’articolo 20a capoverso 4, secondo periodo OSCPT è ripresa e adeguata all’e-ID. Per migliorare la leggibilità è stato introdotto un capoverso 5. Poiché riguarda i dati raccolti, il rimando ai relativi capoversi è stato adeguato aggiungendo il capoverso 4. Il termine entro cui il rivenditore deve trasmettere i dati ai fornitori di servizi di telecomunicazione rimane invariato a tre giorni.
25 Cfr. rapporto esplicativo del 15.11.2023 concernente la revisione parziale di ordinanze esecutive della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT), ad art. 20a, pag. 20 e seguenti.
26 Cfr. il rapporto esplicativo summenzionato, ad art. 20a, pag. 20 e seguenti.