Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/54: Ordinanza concernente la legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (ordinanza sull’Id-e; OIdE) · 50 pagine

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L’ordinanza stabilisce le regole di base per allestire e gestire i registri, le applicazioni per conservare e presentare mezzi di autenticazione elettronici (portafoglio elettronico statale2), nonché l’applicazione per verificare i mezzi di autenticazione elettronici (check app della Confederazione) (lett. a). Disciplina l’intero processo relativo all’identità elettronica (e-ID) che comprende la richiesta di emissione, la verifica dell’identità del richiedente, l’effettiva emissione nonché le condizioni per la revoca dell’e-ID (lett. b). Inoltre, precisa le modalità di conservazione dei dati personali e determina come e quando questi devono essere cancellati. Ciò riguarda in particolare i dati relativi alla procedura di emissione di un e-ID o di altri mezzi di autenticazione elettronici (lett. c).

Capitolo 2: Infrastruttura di fiducia

L’infrastruttura di fiducia, con i relativi servizi, costituisce un’applicazione specializzata dell’Ufficio federale di giustizia (UFG). L’UFG funge da mandante nei confronti dell’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione (UFIT) e assume la responsabilità globale.

Sezione 1: Portale per il trattamento dei dati dei registri

Art. 2 Scopo e gestione

Un portale elettronico è messo a disposizione degli emittenti e dei verificatori di mezzi autenticazione elettronici per permettere loro di iscrivere dati nel registro di base e nel registro di fiducia. Questo portale, come altre piattaforme di registrazione, serve a raccogliere i dati necessari per l’iscrizione nei registri. L’UFG è competente per il portale.

L’iscrizione avviene mediante il portale elettronico messo a disposizione dal Dipartimento federale delle finanze sul quale vi è un’applicazione dedicata che permette a emittenti e verificatori di svolgere tutte le loro attività e di pagare gli emolumenti. A medio termine si intende realizzare il principio Once Only mediante l’integrazione in altri portali o il collegamento con pacchetti di dati esistenti.

Art. 3 Dati iscritti all’atto della registrazione

Cpv. 1

Ai fini della registrazione, gli emittenti e i verificatori di mezzi di autenticazione elettronici registrano i seguenti dati:

• per le persone fisiche: nome(i) e cognome(i);

• per le persone giuridiche o le società di persone:

2 Il portafoglio elettronico porta il nome protetto: «swiyu».