Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/54: Ordinanza concernente la legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (ordinanza sull’Id-e; OIdE) · 50 pagine

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o ditta, sede e numero d’identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 20103 sul numero d’identificazione delle imprese;

o indirizzo;

o indirizzo di posta elettronica;

o numero di telefono;

o informazioni di pagamento.

A medio termine occorre valutare se il registro IDI può fornire direttamente i dati. Durante la consultazione occorre valutare da quando tale interfaccia potrebbe essere realizzata. Si esamina inoltre la possibilità di un confronto con il Registro federale degli edifici e delle abitazioni, affinché possano essere riprese automaticamente anche informazioni come la sede di una persona giuridica o di una società di persone. Secondo l’articolo 15a dell’ordinanza del 9 giugno 20174 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni, l’UFG segnala i dati errati all’Ufficio federale di statistica.

Cpv. 2

L’indirizzo, il numero di telefono, l’indirizzo di posta elettronica o altri dati di contatto non sono iscritti nei registri ma sono conservati presso l’UFIT. Tali dati non sono pubblicamente accessibili e servono soltanto per iscrivere e gestire rispettivamente i dati di base e la relazione commerciale nel sistema. La raccolta di informazioni di pagamento è necessaria perché emittenti e verificatori devono versare un emolumento per i dati che iscrivono nel registro di base e per i dati di cui chiedono l’iscrizione nel registro di fiducia (art. 38). Per evitare gravosi processi di controllo, eventuali cancellazioni dai registri e procedure di incasso, sono previsti esclusivamente pagamenti istantanei (p. es. tramite carte di credito).

Sezione 2: Registro di base

Art. 4 Contenuto

Dopo essersi registrato sul portale, l’emittente o il verificatore di mezzi di autenticazione elettronici ha accesso al registro di base, nel quale può iscrivere, mediante un’interfaccia tecnica, dati che servono a garantire l’autenticità e l’integrità dei mezzi di autenticazione elettronici che emette. Questi dati comprendono chiavi crittografiche pubbliche e indicazioni sui mezzi di autenticazione elettronici revocati. L’emittente ottiene pure un accesso protetto al registro di base per poter gestire i suoi mezzi di autenticazione revocati. Oltre agli emittenti, anche i verificatori possono iscrivere dati nel registro di base. All’atto dell’iscrizione dei suoi dati, l’emittente o il verificatore riceve un parametro

3 RS 431.03

4 RS 431.841