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Consultazione 2025/57: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2026 · 9 pagine

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claggio, vengono impiegati nuovamente per uno scopo uguale o analogo a quello originario;

o. preparazione per il riutilizzo: processo di riciclaggio in cui i rifiuti vengono preparati con trattamenti quali il controllo, la pulizia e la riparazione in modo da poter essere riutilizzati;

p. valorizzazione materiale: processo di riciclaggio in cui le caratteristiche materiali dei rifiuti vengono utilizzate ai fini di un trattamento che permetta di impiegare nuovamente i rifiuti come materie prime secondarie;

q. valorizzazione materiale ed energetica: processo di riciclaggio in cui i rifiuti sono sottoposti al contempo a valorizzazione materiale ed energetica;

r. valorizzazione energetica: processo di riciclaggio in cui i rifiuti, nel quadro del loro smaltimento, vengono utilizzati come fonte di energia.

Art. 10 Obbligo di trattamento termico

I rifiuti urbani di cui all’articolo 3 lettera a numeri 1–3 e i rifiuti di composizione analoga, i fanghi di depurazione, le parti combustibili dei rifiuti edili nonché gli altri rifiuti combustibili devono essere sottoposti a trattamento termico in impianti idonei, a condizione che non sia possibile riutilizzarli, sottoporli a valorizzazione materiale o quantomeno a valorizzazione materiale ed energetica.

Art. 12 Obbligo generale di riciclare secondo metodi conformi allo stato

della tecnica

1I rifiuti devono essere preparati per il riutilizzo o sottoposti a valorizzazione materiale se tali processi sono tecnicamente possibili ed economicamente sostenibili e se garantiscono un minor inquinamento dell'ambiente rispetto:

a. ad altri metodi di smaltimento; o

b. alla fabbricazione di nuovi prodotti.

2La preparazione per il riutilizzo e la valorizzazione materiale di cui al capoverso 1 devono essere effettuate secondo metodi conformi allo stato della tecnica.

3Se una preparazione per il riutilizzo o una valorizzazione materiale conforme allo stato della tecnica non è possibile, la valorizzazione materiale ed energetica dei rifiuti è prioritaria rispetto alla sola valorizzazione energetica.

Art. 13 cpv. 1 e 4

1I Cantoni provvedono affinché le frazioni riciclabili contenute nei rifiuti urbani di cui all’articolo 3 lettera a numeri 1–3, come vetro, carta, cartone, metallo, rifiuti biogeni e tessili, siano per quanto possibile raccolte separatamente e preparate per il riutilizzo o sottoposte a valorizzazione materiale.

4Ove possibile e opportuno, i detentori di rifiuti provenienti da imprese con 250 o più posti di lavoro a tempo pieno devono raccogliere in modo separato e preparare per il