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Consultazione 2025/57: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2026 · 9 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

riutilizzo o sottoporre a valorizzazione materiale le frazioni riciclabili dei propri rifiuti che, in termini di composizione, sono comparabili ai rifiuti urbani.

Art. 14 cpv. 1

1I rifiuti biogeni devono essere raccolti in modo separato e le sostanze estranee devono essere scartate il prima possibile. I rifiuti biogeni devono essere sottoposti alla sola valorizzazione materiale oppure a fermentazione, a condizione che:

a. vi si prestino in ragione delle loro caratteristiche e soprattutto del loro tenore di sostanze nutritive e sostanze nocive; e

b. il loro riciclaggio non sia vietato da altre prescrizioni del diritto federale.

Art. 14a cpv. 2

2I rifiuti di legno che soddisfano i requisiti di cui all’allegato 7 numero 2 possono essere sottoposti a valorizzazione energetica negli impianti a combustione alimentati con legname di scarto.

Art. 22 cpv. 2

2Le parti restanti dei residui della pulizia stradale di cui al capoverso 1 e altri residui della pulizia stradale che contengono rifiuti urbani di cui all’articolo 3 lettera a numeri 1–3, altri rifiuti di composizione analoga o una frazione biogena consistente devono essere sottoposti a un trattamento termico in impianti idonei.

Art. 24 cpv. 1 secondo periodo

1… Non è tuttavia ammesso impiegare come materie prime o combustibili i rifiuti urbani misti o rifiuti urbani di cui all’articolo 3 lettera a numeri 1–3 misti raccolti e separati a posteriori.

Art. 31 lett. c

Gli impianti per il trattamento termico dei rifiuti possono essere costruiti o la loro capacità può essere potenziata se le installazioni garantiscono che:

c. negli impianti in cui vengono inceneriti rifiuti urbani di cui all’articolo 3 lettera a numeri 1–3 o altri rifiuti di composizione analoga, almeno l’80 per cento del contenuto energetico venga impiegato al di fuori degli impianti; l’utilizzo di energia per la cattura di CO2 dai fumi è considerato un impiego al di fuori degli impianti.

Art. 32 cpv. 2 lett. a e g

2I detentori degli impianti devono fare in modo che:

a. almeno il 55 per cento del contenuto energetico dei rifiuti urbani di cui all’articolo 3 lettera a numeri 1–3 e dei rifiuti di composizione analoga venga impiegato al di fuori degli impianti;