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Consultazione 2025/57: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2026 · 9 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Allegato 55 (art. 19 cpv. 3, 25 cpv. 1, 39 cpv. 2 e 40 cpv. 3)
Requisiti applicabili ai rifiuti in vista del deposito definitivo
N. 3.1 lett. a–b
3.1 Nelle discariche e nei compartimenti di tipo C è ammesso depositare i rifiuti
seguenti, a condizione che soddisfino i requisiti di cui ai numeri 3.2–3.5:
a. residui prodotti dalla depurazione dei fumi in impianti nei quali vengono inceneriti i rifiuti urbani di cui all’articolo 3 lettera a numeri 1–3 o rifiuti di composizione analoga, sempre che siano stati precedentemente recuperati i metalli di cui all’articolo 32 capoverso 2 lettera g;
b. residui prodotti dalla depurazione dei fumi in seguito al trattamento termico di rifiuti dell’industria e dell’artigianato non comparabili ai rifiuti urbani di cui all’articolo 3 lettera a numeri 1–3;
N. 4.1 lett. a
4.1 Nelle discariche e nei compartimenti di tipo D è ammesso depositare i rifiuti
seguenti:
a. le ceneri dei filtri provenienti da impianti nei quali vengono inceneriti i rifiuti urbani di cui all’articolo 3 lettera a numeri 1–3 o i rifiuti di composizione analoga, a condizione che siano stati precedentemente recuperati i metalli di cui all’articolo 32 capoverso 2 lettera g;
N. 4.3 frase introduttiva
4.3 Le scorie provenienti da impianti nei quali sono inceneriti i rifiuti urbani di
cui all’articolo 3 lettera a numeri 1–3 o rifiuti di composizione analoga possono essere depositate in discariche o compartimenti di tipo D se:
5 Aggiornato dalla cifra II delle O del 21 set. 2018 (RU 2018 3515) e del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 161). Correzione del
26 set. 2023 (RU 2023 543).