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Consultazione 2025/58: Modifica della legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero · 10 pagine

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Legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero RU...

contingente di cui al capoverso 2 si riduce del numero di unità annuali che il Consiglio federale assegna a tale Cantone.

Art. 14 cpv. 1 e 4bis

1L’autorizzazione e l’accertamento che l’acquirente non necessita dell’autorizzazione sono subordinati a condizioni e oneri per garantire un’utilizzazione del fondo conforme allo scopo fatto valere dall’acquirente.

4bisSe una persona all’estero acquista un fondo senza autorizzazione conformemente all’articolo 7 lettera a o b, le condizioni, gli oneri e gli obblighi legali di alienazione imposti al defunto o all’alienante sussistono.

Art. 15 cpv. 1 lett. a e b

1Ogni Cantone designa:

a. una o più autorità di prima istanza incaricate di decidere sull’obbligo d’autorizzazione, sull’autorizzazione medesima, sulla revoca di un’autorizzazione, di un accertamento che l’acquirente non necessita dell’autorizzazione o di un onere e sulla rimozione dello stato illecito;

b. un’autorità legittimata a ricorrere, che può anche esigere la revoca di un’autorizzazione o di un accertamento che l’acquirente non necessita dell’autorizzazione, oppure l’apertura di un procedimento penale;

Art. 19a Autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione edilizia

1Se una persona chiede un’autorizzazione edilizia per il cambiamento di destinazione del suo fondo, o di parte di esso, da uso commerciale a uso abitativo e l’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione edilizia non può escludere a priori che il richiedente sia una persona all’estero, , l’autorità sospende la procedura e assegna al richiedente un termine di trenta giorni per chiedere l’autorizzazione in virtù della presente legge o far accertare che egli non necessita dell’autorizzazione.

2L’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione edilizia nega l’autorizzazione per il cambiamento di destinazione, se:

a. il richiedente non agisce nel termine prescritto; o

b. l’autorità di prima istanza accerta l’obbligo dell’autorizzazione e nega l’autorizzazione.

Art. 19b Transazioni di valori mobiliari quotati

1Gli operatori ammessi a una borsa svizzera (operatori di borsa) devono verificare se gli acquisti commissionati rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 4 capoverso 1 lettera c, cbis, d o e e se l’acquirente è una persona all’estero.

2Se l’operatore di borsa non può escludere a priori che l’acquirente sia una persona all’estero deve rifiutare di eseguire un ordine di acquisto di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera c, cbis, d o e, a meno che l’acquirente presenti un’autorizzazione passata