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Consultazione 2025/58: Modifica della legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero · 10 pagine
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Legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero RU...
Allegato (cifra II)
Modifica di un altro atto normativo
La legge del 23 giugno 20064 sugli investimenti collettivi è modificata come segue:
Art. 10 cpv. 2, secondo periodo
2… Per gli investimenti collettivi di capitale, che collocano i loro mezzi in valori immobiliari, sono inoltre fatte salve le limitazioni previste dalla legge federale del 16 dicembre 19835 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (LAFE).
Art. 67a Acquisto da parte di persone all’estero
Il contratto del fondo d’investimento (art. 26 e 27) o lo statuto (art. 43) e il regolamento di investimento (art. 44) di una SICAV devono escludere dalla cerchia degli investitori le persone all’estero che per l’acquisto di quote o azioni necessitano di un’autorizzazione secondo la LAFE e non la presentano.
Art. 71a Acquisto da parte di persone all’estero
L’articolo 67a si applica per analogia agli altri fondi per investimenti tradizionali e per investimenti alternativi che collocano i loro mezzi in immobili.
Art. 118j Acquisto da parte di persone all’estero
L’articolo 67a si applica per analogia ai L-QIF che collocano i loro mezzi in immobili.