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Consultazione 2025/58: Modifica della legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero · 10 pagine

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Legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero RU...

b. lo scioglimento della persona giuridica con devoluzione del suo patrimonio all’ente pubblico, nel caso previsto dall’articolo 57 capoverso 3 del Codice civile svizzero3;

c. la vendita a trattativa privata del fondo o la sua vendita mediante pubblico incanto secondo le prescrizioni sulla realizzazione forzata dei fondi, se l’azione di ripristino dello stato anteriore secondo la lettera a è impossibile o sproporzionata.

1bisSe, nonostante diffida, l’acquirente non rispetta l’obbligo di alienazione di cui agli articoli 6a capoverso 3, 6b capoverso 3 o 8 capoverso 1bis, l’autorità di prima istanza ordina la vendita mediante trattativa privata del fondo o o la sua vendita mediante pubblico incanto secondo le prescrizioni sulla realizzazione forzata dei fondi.

2Nei casi di cui ai capoversi 1 e 1bis, l’acquirente può esigere soltanto il rimborso delle spese d’acquisto; un’eventuale eccedenza ed eventuali profitti illeciti spettano al Cantone.

3L’autorità di prima istanza non emana una decisione di ripristino dello stato anteriore qualora le parti lo abbiano ripristinato o un terzo di buona fede abbia acquistato il fondo.

4Una decisione ai sensi del capoverso 1 va emanata:

a. entro un anno dalla decisione annullativa, cresciuta in giudicato;

b. negli altri casi, entro dieci anni dall’acquisto, ferma stante la sospensione del termine durante un procedimento per l’accertamento dell’obbligo dell’autorizzazione;

c. il più tardi fino alla prescrizione dell’azione penale, se questo termine di prescrizione è più lungo.

4bisUna decisione ai sensi del capoverso 1bisva emanata:

a. entro un anno dallo scadere del termine di diffida;

b. negli altri casi, entro dieci anni dallo scadere del termine di due anni previsto per l’alienazione del fondo; ferma stante la sospensione del termine durante un procedimento per l’accertamento dell’obbligo dell’autorizzazione

c. al più tardi fino alla prescrizione dell’azione penale, se questo termine di prescrizione è più lungo.

5L’articolo 975 capoverso 2 del Codice civile si applica alla protezione dei diritti reali acquisiti in buona fede e all’obbligo di risarcimento.

Titolo prima dell’art. 28

Sezione 2: Diritto penale

3 RS 210