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Consultazione 2025/58: Modifica della legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero · 10 pagine
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Legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero RU...
in giudicato o una decisione di accertamento secondo cui l’acquisto non necessita di autorizzazione.
3L’operatore di borsa può chiedere all’acquirente informazioni su tutti i fatti rilevanti per la verifica di cui al capoverso 1. Se l’acquirente nega la cooperazione indispensabile che si può ragionevolmente pretendere da lui in merito alle informazioni, l’operatore di borsa non è autorizzato a eseguire l’ordine.
4I capoversi 1–3 si applicano anche alle persone che eseguono per mestiere transazioni fuori borsa di valori mobiliari quotati.
Art. 24 cpv. 3
3I Cantoni forniscono all’Ufficio federale di giustizia i dati necessari per la pubblicazione di una statistica sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero.
Art. 24a Obbligo di notifica del controllo abitanti
1L’autorità preposta al controllo abitanti in un Comune notifica alla competente autorità di prima istanza le persone all’estero ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 lettera abische cambiano abitazione all’interno del Comune o lasciano il Comune.
2Su richiesta comunica gratuitamente all’autorità di prima istanza il nuovo indirizzo delle persone notificate.
Art. 25 Revoca dell’autorizzazione o della decisione sull’obbligo dell’autorizza-
zione nonché accertamento successivo dell’obbligo dell’autorizzazione
1L’autorizzazione o l’accertamento che l’acquirente non necessita dell’autorizzazione sono revocati d’ufficio, se l’acquirente li ha ottenuti fraudolentemente fornendo indicazioni inesatte oppure se, nonostante diffida, non adempie un onere.
1bisL’obbligo dell’autorizzazione è accertato d’ufficio successivamente se risulta che le condizioni per un acquisto senza autorizzazione non erano soddisfatte.
2Sono fatte salve le sanzioni secondo il diritto in materia di stranieri.
Titolo prima dell’art. 26
Abrogato
Art. 26 cpv. 4 lett. c
4Hanno la conseguenza che:
c. la rimozione dello stato illecito è ordinata d’ufficio.
Art. 27 Rimozione dello stato illecito
1L’autorità di prima istanza ordina:
a. il ripristino dello stato anteriore se il fondo è stato acquistato in base a un negozio giuridico nullo per mancanza d’autorizzazione;