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Consultazione 2025/58: Modifica della legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero · 10 pagine

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Legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero RU...

cbis. l’acquisto della proprietà o dell’usufrutto su un’azione di una SICAV immobiliare oppure su un patrimonio analogo;

d. l’acquisto della proprietà o dell’usufrutto su una quota di una persona giuridica i cui attivi, al loro valore venale, sono costituiti per più di un terzo da fondi in Svizzera, nella misura in cui persone all’estero ottengano o rafforzino, con tale acquisto, una posizione preponderante;

e. l’acquisto della proprietà o dell’usufrutto su una quota di una persona giuridica il cui scopo effettivo è l’acquisto di fondi;

f. la costituzione e l’esercizio di un diritto di compera, di prelazione o di ricupera su un fondo oppure su quote secondo le lettere b - e;

g. l’acquisto di altri diritti che procurano all’acquirente una posizione analoga a quella del proprietario di un fondo;

h. il cambiamento di destinazione di un fondo o di parte di esso.

2È considerato acquisto di un fondo anche il mantenimento di diritti su un fondo da parte di una persona giuridica o di una società senza personalità giuridica ma con capacità patrimoniale che trasferisce all’estero la sede statutaria o effettiva.

Art. 6a Eccezione all’obbligo dell’autorizzazione per fondi per stabilimenti

d’impresa

1L’acquisto di un fondo da parte di una persona all’estero ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 lettera a, abiso c non necessita d’autorizzazione se l’acquirente utilizza il fondo come stabilimento permanente per la propria attività commerciale, di fabbricazione o un’altra attività gestita secondo criteri commerciali, per la propria impresa artigianale o libera professione.

2Sul fondo per uno stabilimento d’impresa possono essere acquistate senza autorizzazione insieme al fondo abitazioni, imposte da norme sulla quota abitativa, fino a un massimo di un terzo della superficie lorda per piano.

3Se non utilizza più il fondo come stabilimento d’impresa ai sensi del capoverso 1, l’acquirente deve alienarlo entro due anni, a meno che dimostri che il cambiamento di utilizzazione è lecito.

Art. 6b Eccezione cantonale all’obbligo dell’autorizzazione per abitazioni per il

personale degli stabilimenti alberghieri

1I Cantoni possono stabilire per legge che una persona all’estero ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 lettera a, abiso c, in veste di acquirente di un fondo che utilizza come stabilimento permanente per il proprio albergo o apparthotel, non necessita dell’autorizzazione per acquistare abitazioni per il personale alberghiero. Possono limitare l’eccezione a determinati luoghi.

2Se, prima del/dell’[Data di entrata in vigore della modifica], ha acquistato un fondo già utilizzato da un terzo come stabilimento permanente per un albergo o un apparthotel, l’acquirente non necessita dell’autorizzazione conformemente al capoverso 1 per acquistare abitazioni per il personale alberghiero.