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Consultazione 2025/58: Modifica della legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero · 10 pagine
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Legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero RU...
cbis. l’acquisto della proprietà o dell’usufrutto su un’azione di una SICAV immobiliare oppure su un patrimonio analogo;
d. l’acquisto della proprietà o dell’usufrutto su una quota di una persona giuridica i cui attivi, al loro valore venale, sono costituiti per più di un terzo da fondi in Svizzera, nella misura in cui persone all’estero ottengano o rafforzino, con tale acquisto, una posizione preponderante;
e. l’acquisto della proprietà o dell’usufrutto su una quota di una persona giuridica il cui scopo effettivo è l’acquisto di fondi;
f. la costituzione e l’esercizio di un diritto di compera, di prelazione o di ricupera su un fondo oppure su quote secondo le lettere b - e;
g. l’acquisto di altri diritti che procurano all’acquirente una posizione analoga a quella del proprietario di un fondo;
h. il cambiamento di destinazione di un fondo o di parte di esso.
2È considerato acquisto di un fondo anche il mantenimento di diritti su un fondo da parte di una persona giuridica o di una società senza personalità giuridica ma con capacità patrimoniale che trasferisce all’estero la sede statutaria o effettiva.
Art. 6a Eccezione all’obbligo dell’autorizzazione per fondi per stabilimenti
d’impresa
1L’acquisto di un fondo da parte di una persona all’estero ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 lettera a, abiso c non necessita d’autorizzazione se l’acquirente utilizza il fondo come stabilimento permanente per la propria attività commerciale, di fabbricazione o un’altra attività gestita secondo criteri commerciali, per la propria impresa artigianale o libera professione.
2Sul fondo per uno stabilimento d’impresa possono essere acquistate senza autorizzazione insieme al fondo abitazioni, imposte da norme sulla quota abitativa, fino a un massimo di un terzo della superficie lorda per piano.
3Se non utilizza più il fondo come stabilimento d’impresa ai sensi del capoverso 1, l’acquirente deve alienarlo entro due anni, a meno che dimostri che il cambiamento di utilizzazione è lecito.
Art. 6b Eccezione cantonale all’obbligo dell’autorizzazione per abitazioni per il
personale degli stabilimenti alberghieri
1I Cantoni possono stabilire per legge che una persona all’estero ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 lettera a, abiso c, in veste di acquirente di un fondo che utilizza come stabilimento permanente per il proprio albergo o apparthotel, non necessita dell’autorizzazione per acquistare abitazioni per il personale alberghiero. Possono limitare l’eccezione a determinati luoghi.
2Se, prima del/dell’[Data di entrata in vigore della modifica], ha acquistato un fondo già utilizzato da un terzo come stabilimento permanente per un albergo o un apparthotel, l’acquirente non necessita dell’autorizzazione conformemente al capoverso 1 per acquistare abitazioni per il personale alberghiero.