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Consultazione 2025/58: Modifica della legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero · 10 pagine
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Legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero RU...
3Se non le utilizza più per lo scopo di cui al capoverso 1, l’acquirente di una o più di queste abitazioni deve alienarle entro due anni, a meno che dimostri che il cambiamento di destinazione delle abitazioni sia conforme alla presente legge.
4Se aliena l’albergo o l’apparthotel, l’acquirente deve alienare tali abitazioni insieme al fondo.
5I Cantoni possono limitare ulteriormente per legge l’eccezione di cui al capoverso 1, segnatamente autorizzando l’acquisto di abitazioni per il personale soltanto:
a. nell’ambito della proprietà per piani;
b. sotto forma di diritto di superficie, di diritto di abitazione o di usufrutto;
c. nelle zone appositamente designate.
6Possono delegare per legge ai Comuni la competenza di introdurre le limitazioni di cui al capoverso 5.
7Il Consiglio federale definisce i dettagli dell’eccezione di cui al capoverso 1, segnatamente le restrizioni in merito al numero e alla superficie delle abitazioni, nonché alla loro distanza rispetto all’albergo e all’apparthotel.
Art. 8 cpv. 1 lett. e, 1bise 3, terzo periodo
1L’acquisto è autorizzato, se il fondo deve servire:
e. come abitazione principale alla persona fisica che l’acquista nel luogo del suo domicilio legale ed effettivo, a condizione che il fondo comprenda un’unica unità d’abitazione.
1bisSe non utilizza più il fondo come abitazione principale conformemente al capoverso 1 lettera e, la persona fisica deve alienarlo entro due anni, a meno che dimostri che il cambiamento di destinazione del fondo sia conforme alla presente legge
3…L’autorizzazione accordata a tal titolo è computata nel contingente cantonale di quelle per l’acquisto di abitazioni di vacanza e di unità d’abitazione in apparthotel.
Art. 9 cpv. 4
4Un’autorizzazione non è computata nel contingente se l’acquirente ne ha già ottenuta una per l’acquisto di altri diritti sul fondo e questa autorizzazione è stata computata nel contingente.
Art. 11 cpv. 2 e 2bis
2Il numero massimo conformemente al capoverso 1 non deve superare le 750 unità di contingente. Su tale numero 150 unità di contingente sono riservate ai Cantoni che non prevedono il motivo cantonale d’autorizzazione di cui all’articolo 9 capoverso 2 per l’acquisto di abitazioni di vacanza o unità d’abitazione in apparthotel.
2bisSe un Cantone prevede il motivo cantonale d’autorizzazione di cui all’articolo 9 capoverso 2 per l’acquisto di abitazioni di vacanza o unità d’abitazione in apparthotel soltanto dopo il/l’[Data di entrata in vigore della modifica], la riserva di 150 unità di