Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/58: Modifica della legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero · 82 pagine

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1.2.2 Mozione Schmid Martin 22.4413 «Penuria di alloggi nei Comuni turistici.

Integrare l’articolo 3 OAFE, riconoscere gli alloggi del personale alber-

ghiero quale parte di uno stabilimento»

Con l’adozione della mozione Schmid Martin 22.4413 (CS: 13 marzo 2023; CN: 25 settembre 2023), il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di modificare l’articolo 3 OAFE per consentire agli alberghi di costruire alloggi del personale conformi all’OAFE. La mozione intende far rientrare nella definizione di stabilimento permanente secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera a LAFE gli alloggi del personale necessari all’attività di un’azienda alberghiera. La mozione propone pertanto la seguente modifica dell’articolo 3 OAFE:

«L’utilizzo di un fondo per la costruzione o la locazione a titolo professionale di abitazioni non appartenenti a un albergo o a un apparthotel non costituisce stabilimento d’impresa ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 lettera a LAFE. Sono eccettuate le abitazioni che servono a un albergo o un apparthotel per alloggiare il personale necessario all’esercizio.»

Nella motivazione, l’autore della mozione sostiene sostanzialmente che le autorità cantonali di autorizzazione sono sempre state al corrente della necessità aziendale di disporre di alloggi per il personale alberghiero nelle località turistiche. Nel 2018 l’Ufficio federale di giustizia (UFG) aveva messo in discussione questa certezza impugnando una decisione dell’autorità grigionese di prima istanza secondo la LAFE. Il ricorso, dapprima respinto dal Tribunale amministrativo grigionese, è stato accolto dal TF (sentenza 2C_589/2020 del 22 marzo 2021) con la motivazione che nel concetto di stabilimento non assoggettato ad autorizzazione possono essere fatti rientrare soltanto fondi direttamente necessari all’attività economica dell’impresa. A tale scopo l’ordinanza vigente impone che l’attività economica si svolga nell’immobile. L’attuale articolo 3 OAFE stabilisce inoltre che non costituisce stabilimento l’utilizzo di un fondo per la costruzione o la locazione a titolo professionale di abitazioni non appartenenti a un albergo o a un apparthotel. Pertanto, contrariamente alla prassi delle autorità, un immobile adibito a fini abitativi ordinari, anche per il personale, senza garantire determinati servizi alberghieri non è da considerarsi parte dello stabilimento alberghiero. L’autore della mozione è del parere che l’interpretazione dell’articolo 3 OAFE da parte del TF sia troppo restrittiva e acuisca sensibilmente la penuria di alloggi e la difficile situazione abitativa del personale nelle regioni turistiche.

La LAFE assoggetta i cittadini stranieri a un obbligo generale d’autorizzazione per l’acquisto di un fondo in Svizzera, a meno che non sia destinato a determinati scopi ben definiti; tali eccezioni sono attualmente disciplinate all’articolo 2 LAFE. Secondo il Consiglio federale per attuare la mozione occorre adeguare la legge definendo un ulteriore tipo di utilizzo del fondo da escludere dal campo di applicazione della LAFE; integrare semplicemente l’articolo 3 OAFE non è sufficiente in quanto la disposizione definisce solo il concetto di «stabilimento d’impresa». Il progetto intende creare la base legale per adempiere la mozione 22.4413 (v. n. 2.1.6).