Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/58: Modifica della legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero · 82 pagine
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cpv. 4 AP-LAFE). L’obbligo di alienare le abitazioni per il personale insieme allo stabilimento è giustificato in quanto l’acquirente ha potuto acquistarle soltanto perché utilizzava un fondo come stabilimento alberghiero. In questa situazione la vendita separata delle abitazioni per il personale costituirebbe un collocamento di capitali non ammesso dalla legge (cfr. art. 12 lett. a LAFE). Inoltre, la vendita contemporanea dello stabilimento alberghiero e delle abitazioni per il personale garantisce che queste ultime restino a disposizione dell’esercizio alberghiero, il che adempie anche le richieste della mozione Schmid Martin 22.4413 di colmare la carenza di alloggi e di migliorare la difficile situazione abitativa del personale alberghiero nelle regioni turistiche (v. 1.2.2.). L’articolo 30 AP-LAFE prevede sanzioni penali per chi viola l’obbligo di vendita congiunta. I profitti illeciti ottenuti in violazione di tale obbligo sono confiscati e versati al Cantone (art. 33 LAFE). Nell’emanare le disposizioni esecutive dell’articolo 6b AP-LAFE, andrà esaminato se adottare altri provvedimenti a garanzia dell’adempienza di tale obbligo. Si potrebbe ad esempio imporre l’onere di prevedere, per quanto possibile, un vincolo di diritto reale soggettivo tra le abitazioni per il personale e lo stabilimento alberghiero. Tale possibilità si applicherebbe tuttavia solamente agli acquisti oggetto di una decisione di accertamento emessa dalla competente autorità di prima istanza secondo la LAFE. Non è infatti possibile disporre oneri ai sensi della LAFE per gli acquisti iscritti direttamente nel registro fondiario senza alcuna procedura presso l’autorità di prima istanza. L’acquirente che intende invece continuare a utilizzare il fondo per un’altra sua attività economica ai sensi dell’articolo 6a capoverso 1 AP-LAFE, non è tenuto ad alienare le abitazioni, ma non può più utilizzarle per scopi abitativi ma deve destinarle a fini commerciali.
I Cantoni che consentono l’acquisto senza autorizzazione di abitazioni per il personale alberghiero possono adottare al riguardo disposizioni più severe, ma non più liberali rispetto alla LAFE. Il capoverso 5 propone una serie di possibili restrizioni; l’elenco non è esaustivo. I Cantoni possono abilitare i Comuni a introdurre le restrizioni di proprio moto e disciplinano la relativa procedura (cpv. 6). Questa ripartizione delle competenze è già presente nella Lex Koller, ad esempio nelle norme che regolano le autorizzazioni per l’acquisto di abitazioni di vacanza da parte di persone all’estero (art. 9 cpv. 2 e 13 LAFE). L’unica differenza consiste nel fatto che l’acquisto di un’abitazione di vacanza si basa su un motivo d’autorizzazione (art. 9 cpv. 2 LAFE), mentre l’acquisto di abitazioni per il personale alberghiero si fonda su un’eccezione all’obbligo d’autorizzazione (art. 6b AP-LAFE). Per il resto, in entrambi i casi è il Cantone a decidere se e dove introdurre un motivo d’eccezione o un’eccezione all’obbligo d’autorizzazione, mentre le modalità sono rette dalla LAFE e dall’OAFE. I Cantoni e i Comuni possono comunque prevedere condizioni più restrittive rispetto a quelle federali. Questa ripartizione delle competenze permette di tenere debitamente conto degli interessi e delle differenze cantonali.
Il capoverso 7 stabilisce che il Consiglio federale disciplina nelle disposizioni esecutive i dettagli dell’acquisto di abitazioni per il personale di stabilimenti alberghieri. Gli aspetti da disciplinare, contenuti in un elenco non esaustivo, sono in particolare le restrizioni in merito al numero e alla superficie delle abitazioni nonché alla loro distanza dallo stabilimento alberghiero. Spetterà invece ai Cantoni stabilire i luoghi o le regioni cui si applicherà l’esenzione dell’obbligo d’autorizzazione (art. 6b cpv. 1 AP-LAFE). È pensabile un nuovo articolo dell’OAFE che specifichi le condizioni alle quali le abitazioni