Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/58: Modifica della legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero · 82 pagine

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In futuro spetterà direttamente all’autorità che ha accertato lo stato illecito disporne la rimozione in una fase successiva del procedimento; in pratica competerà all’autorità di prima istanza (cpv. 1). La modalità vigente di ripristino dello stato anteriore mediante azione civile si è dimostrata poco praticabile in quanto troppo complicata. Inoltre le autorità cantonali legittimate a ricorrere hanno poca dimestichezza con il diritto processuale civile. Nella pratica hanno quindi iniziato a ripiegare sulle transazioni al posto delle azioni in giudizio, il che permette di trovare soluzioni adeguate al caso specifico e compatibili con la LAFE, oltre a evitare rischi processuali e prevenire sovraccarichi di lavoro. La procedura proposta intende agevolare i Cantoni nel rimuovere lo stato illecito.

Come previsto dall’attuale articolo 27 LAFE, lo stato illecito va anzitutto rimosso ripristinando la situazione anteriore. Se ciò è impossibile o sproporzionato, l’autorità di prima istanza dispone la vendita in trattativa privata o in incanto pubblico secondo le disposizioni sulla realizzazione forzata dei fondi (cpv. 1 lett. a e c). Procede allo stesso modo anche quando l’acquirente, nonostante diffida, non adempie all’obbligo di alienazione di cui agli articoli 6a capoverso 3, 6b capoverso 3 o 8 capoverso 1bis(cpv. 1bis). Se una persona giuridica va sciolta perché si propone un fine immorale o illecito (art. 57 cpv. 3 CC), l’autorità di prima istanza ne dispone lo scioglimento e il patrimonio è devoluto all’ente pubblico (cpv. 1 lett. b). La decisione che ordina la rimozione dello stato illecito può essere impugnata davanti all’autorità cantonale di ricorso secondo la LAFE e a una corte di diritto pubblico del TF.

Nei casi di cui ai capoversi 1 e 1bis, l’acquirente può esigere soltanto il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto; le eccedenze e i profitti indebitamente ottenuti spettano al Cantone (cpv. 2). Ciò vale anche se l’alienazione è la conseguenza di un inadempimento dell’obbligo di alienare il fondo. L’obbligo di consegnare al Cantone l’eccedenza realizzata è da intendersi come contributo preventivo teso a far rispettare la legge. Qualsiasi utile che l’acquirente ha realizzato con il fondo o i diritti su di esso è prelevato e versato al Cantone. Violare la LAFE non deve fruttare. I profitti indebiti comprendono in particolare le entrate illecite derivanti dall’affitto o la locazione del fondo nonché i dividendi da partecipazioni a società che detengono immobili.

Gli adeguamenti di carattere redazionale ai capoversi 3 e 4 sono dovuti alla modifica del capoverso 1.

Il nuovo capoverso 4bisdisciplina il termine entro il quale l’autorità deve emanare una decisione secondo il capoverso 1bis. Se l’acquirente contravviene all’obbligo di alienare il fondo, la decisione sulla rimozione dello stato illecito deve intervenire entro un anno dallo scadere del termine di diffida; altrimenti entro dieci anni dallo scadere del termine di alienazione di due anni (non prorogabile). Il termine è sospeso durante un procedimento per accertare l’obbligo d’autorizzazione, ma scade al più tardi alla prescrizione dell’azione penale se il termine di prescrizione è più lungo. Una volta scaduto il termine, non è più possibile imporre l’obbligo di alienazione.

I capoversi 4 lettere a nonché c e 5 non subiscono alcuna modifica e sono riportati nell’avamprogetto solamente per ragioni di tecnica legislativa.