Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/58: Modifica della legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero · 82 pagine
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Art. 25 Revoca dell’autorizzazione o della decisione sull’obbligo dell’autorizza-
zione nonché accertamento successivo dell’obbligo dell’autorizzazione
Il capoverso 1 è completato in modo da prevedere la revoca d’ufficio non solo dell’autorizzazione ma anche della decisione che accerta il non assoggettamento all’obbligo d’autorizzazione se l’acquirente l’ha ottenuta fraudolentemente fornendo indicazioni inesatte o se, nonostante diffida, non adempie a un onere. In caso d’inadempimento degli oneri l'avamprogetto prevede le stesse conseguenze giuridiche sia che si tratti di una decisione di accertamento o di un’autorizzazione (v. commenti all’art. 14 cpv. 1 AP-LAFE). I negozi giuridici concernenti un acquisto per il quale l’acquirente deve chiedere un’autorizzazione rimangono inefficaci fintanto che manca l’autorizzazione definitiva (art. 26 cpv. 1 LAFE). Diventano nulli se l’acquirente attua il negozio giuridico senza chiedere l’autorizzazione o se l’autorità di prima istanza la nega o la revoca definitivamente (art. 26 cpv. 2 lett. a e b LAFE). Ora, revocando la decisione accertante il non assoggettamento all’obbligo d’autorizzazione in virtù del nuovo capoverso 1, si dovrà in automatico accertare l’obbligo d’autorizzazione e – in assenza di un motivo d’autorizzazione – negare l’autorizzazione. Pertanto, anche la revoca di una decisione di accertamento comporta l’inefficacia e la nullità del negozio giuridico secondo l’articolo 26 LAFE, con la conseguenza che la rimozione dello stato illecito va decisa d’ufficio (art. 26 cpv. 4 lett. c e 27 AP-LAFE).
Secondo la giurisprudenza, il diritto vigente non consente l’accertamento successivo dell’obbligo d’autorizzazione se l’acquirente non ha fornito indicazioni fuorvianti o inesatte a un’autorità e se quest’ultima non ha ulteriormente accertato i fatti. Il nuovo capoverso 1bisconsente in ogni momento l’accertamento successivo dei fatti, indipendentemente dalle negligenze dell’acquirente, se le condizioni necessarie all’acquisto senza autorizzazione non erano manifestamente soddisfatte e ciò era o doveva essere noto all’acquirente.
Il capoverso 2 resta invariato ed è riportato solamente per ragioni di tecnica legislativa.
Titolo prima dell’articolo 26
Il titolo che rinvia al diritto civile va abrogato, poiché secondo l’adeguamento proposto all’articolo 27 capoverso 1 s’intende rimuovere uno stato illecito con decisione amministrativa anziché con un’azione di diritto civile.
Art. 26 cpv. 4 lett. c
Si tratta di un adeguamento redazionale dovuto alla modifica dell’articolo 27 capoverso 1 LAFE.
Art. 27 Rimozione dello stato illecito
Se l’acquisto illecito di un fondo è stato accertato in una decisione passata in giudicato, nel diritto vigente l’autorità cantonale legittimata a ricorrere, o sussidiariamente l’UFG, deve chiedere al giudice civile il ripristino dello stato legale promuovendo un’azione.