Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/58: Modifica della legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero · 82 pagine

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decisioni cantonali (in particolare per gli acquisti di abitazioni principali) potrebbe comportare maggiori oneri di verifica e più ricorsi della Confederazione. Per contro, i previsti inasprimenti per l’acquisto di abitazioni di vacanza ridurranno l’onere poiché diminuiranno le decisioni. La nuova ripartizione dei compiti per la compilazione della statistica sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero dovrebbe permettere alla Confederazione di risparmiare tra le 20 e le 30 percentuali d’impiego amministrativo. Le modifiche potrebbero però aumentare nel complesso il carico di lavoro (in particolare per il trattamento giuridico), che l’UFG dovrà assorbire con le risorse disponibili.

Le nuove disposizioni comporteranno probabilmente un onere aggiuntivo anche per la FINMA, che dovrà sorvegliare e disciplinare il rispetto dei nuovi obblighi imposti ai fondi immobiliari, alle SICAV immobiliari, agli agenti immobiliari e quindi indirettamente anche alle borse (art. 67a, 71a e 118j AP-LICol e 19b AP-LAFE). Attualmente è difficile stimare l’onere aggiuntivo per l’autorità di vigilanza poiché dipenderà, in ultima analisi, dal modo in cui le imprese private adempiranno ai nuovi obblighi. È tuttavia probabile che la FINMA sarà in grado di gestirlo con le risorse di cui dispone.

4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le zone di montagna

L’esecuzione delle nuove disposizioni, ossia il rilascio delle autorizzazioni, le decisioni di accertamento e il perseguimento delle violazioni, compete in gran parte ai Cantoni. Le nuove modalità d’autorizzazione comportano da un lato più procedure vertenti su abitazioni principali ed eventualmente anche su fondi per stabilimenti d’impresa e sull’acquisto di quote di determinate società, fondi e SICAV immobiliari, e dall’altro meno procedure vertenti su abitazioni per il personale alberghiero e su abitazioni di vacanza; è quindi probabile assistere a un leggero incremento delle decisioni con aggravio del carico di lavoro delle autorità cantonali di prima istanza secondo la LAFE. L’onere aggiuntivo è tuttavia difficile da stimare, se non altro a causa delle differenze tra i vari Cantoni. In seguito alle notifiche o ai rinvii alle competenti autorità di prima istanza potrebbe aumentare anche il carico di lavoro delle autorità cantonali preposte rispettivamente al controllo abitanti (cfr. art. 24a AP-LAFE) e al rilascio dell’autorizzazione edilizia (cfr. art. 19a AP-LAFE), ma l’aumento dovrebbe essere contenuto (v. commenti agli art. 4 cpv. 1 lett. h, 19a e 24a AP-LAFE).

Vista la nuova ripartizione dei compiti, i Cantoni avranno ulteriori incombenze, comunque proporzionate, in materia di statistica (cfr. art. 24 cpv. 3 AP-LAFE). Il pacchetto di sgravio 27 impone all’Amministrazione federale di adottare una serie di misure per ridurre le spese. La compilazione di statistiche non rientra nei compiti e le competenze principali dell’UFG. Affinché l’UFG disponga di risorse sufficienti per svolgere i compiti principali in tempo utile nonostante l’aumento del carico di lavoro, l’avamprogetto affida ai Cantoni la compilazione della statistica sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero di cui all’articolo 24 capoverso 3 LAFE. La decentralizzazione di questo compito permetterà inoltre di sfruttare le sinergie intracantonali grazie a iter più brevi e immediati; migliorerà anche l’efficienza poiché i dati statistici necessari (cfr. art. 20 cpv. 1 OAFE) sono rilevati e gestiti nel momento e nel luogo in cui sono generati, in particolare quando le autorità cantonali di prima istanza rilasciano le autorizzazioni d’acquisto o gli