Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/58: Modifica della legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero · 82 pagine
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Disposizioni transitorie della modifica del ...
Il capoverso 1 delle disposizioni finali prevede che la modifica di legge si applichi anche ai negozi giuridici conclusi prima della sua entrata in vigore, ma non ancora eseguiti (passaggio di proprietà non ancora avvenuto) o non decisi con efficacia di giudicato. Non devono quindi essere alienate le abitazioni principali acquistate con efficacia di giudicato prima dell’entrata in vigore anche se non sono più utilizzate in via principale.
Il capoverso 2 precisa che le unità di contingente per l’acquisto di abitazioni di vacanza inutilizzate e non ancora decadute all’entrata in vigore della modifica saranno aggiunte ai nuovi contingenti cantonali annui. Il Consiglio federale disciplinerà i dettagli in occasione della revisione della OAFE (cfr. art. 36 cpv. 1 LAFE), probabilmente applicando per analogia l’articolo 9 capoversi 3-7 OAFE. I Cantoni disporranno quindi, almeno temporaneamente, di più unità di contingente rispetto alla nuova normativa proposta. Di conseguenza, gli effetti del taglio dei contingenti cantonali annui si faranno sentire solo uno o due anni dopo l’entrata in vigore della modifica.
Modifica di un altro atto normativo
I casi di partecipazione illecita sono spesso scoperti fortuitamente a causa di disaccordi tra le parti coinvolte oppure in occasione di verifiche della cerchia di azionisti o investitori di una società immobiliare che acquista di nuovo un fondo. Per questa ragione, l’articolo 19b AP-LAFE e le modifiche proposte alla LICol contemplano controlli preventivi volti a impedire, per quanto possibile e con un onore proporzionato, che persone all’estero eludano la LAFE acquistando partecipazioni e investimenti illeciti o quote di società e di fondi il cui scopo effettivo è l’acquisto di immobili.
Legge del 23 giugno 200655 sugli investimenti collettivi (LICol)
Art. 10 cpv. 2 secondo periodo
Secondo l’articolo 10 capoverso 2 LICol, gli investimenti collettivi di capitali sono accessibili a tutti gli investitori, a meno che la LICol, il regolamento del fondo o lo statuto ne limitino la cerchia a investitori qualificati. Tra questi rientrano le persone fisiche o giuridiche nonché collettività giuridiche di ogni tipo e – travalicando il tenore dell’articolo 10 capoverso 2 LICol – anche tutte le altre forme organizzative del diritto pubblico e privato, come per esempio corporazioni o istituti di diritto pubblico56.
L’integrazione proposta all’articolo 10 capoverso 2 secondo periodo ha lo scopo di ricordare che la LAFE limita l’accesso delle persone all’estero agli investimenti collettivi di capitale che investono in valori immobiliari. Il diritto vigente prevede restrizioni per
55 RS 951.31
56 Cfr. Mess. del 23 sett. 2005 concernente la legge federale sugli investimenti collettivi di capitale, FF 2005 5701, in part. 5745.