Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/58: Modifica della legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero · 82 pagine
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subito conto di poter procedere solamente se soddisfa determinate condizioni, il che lo tutela dalle eventuali conseguenze amministrative, civili e penali previste nella LAFE.
Nell’approvare il contratto del fondo o il regolamento d’investimento, la FINMA esamina se la cerchia degli investitori del fondo immobiliare o della SICAV immobiliare è stata definita in modo conforme alla legge (art. 35a cpv. 1 lett. b e cpv. 2 e 62b cpv. 1 OI-Col58). Se, in occasione di questo controllo, la FINMA constata che persone all’estero hanno investito nel fondo immobiliare o nella SICAV immobiliare senza aver presentato la necessaria autorizzazione, oltre ad adottare le misure previste in materia di vigilanza, dovrà segnalare queste e altre infrazioni della LAFE conformemente all’articolo 24 capoverso 2 LAFE. La segnalazione permette di rimuovere lo stato illecito ai sensi della LAFE ed eventualmente di perseguire penalmente i responsabili. Pur operando a titolo indipendente, la FINMA è comunque integrata nel sistema istituzionale svizzero con i suoi meccanismi di bilanciamento e di controllo e va quindi considerata «un’autorità» tenuta a prestare assistenza giudiziaria e amministrativa ai sensi dell’articolo 24 LAFE.
Nelle operazioni di borsa manca di regola il contatto diretto tra la direzione del fondo e gli investitori. Se gli agenti di borsa (banche, intermediari, ecc.) negoziano quote per gli investitori finali, il fondo o la direzione del fondo non riceve informazioni in merito, il che rende impossibile controllare la cerchia degli investitori. Il controllo (limitato) previsto all’articolo 19b AP-LAFE, effettuato dagli agenti di borsa, intende impedire eventuali infrazioni della LAFE attraverso partecipazioni a fondi immobiliari o azioni di SICAV immobiliari negoziate in borsa.
Art. 71a Acquisto da parte di persone all’estero
È prevista l’applicazione per analogia dell’articolo 67a AP-LICol agli altri fondi per investimenti tradizionali e alternativi di cui all’articolo 68 LICol. Si rimanda ai commenti all’articolo 67a AP-LICol.
Art. 118j Acquisto da parte di persone all’estero
È prevista l’applicazione per analogia dell’articolo 67a AP-LICol ai L-QIF di cui all’articolo 118a LICol. Si rimanda ai commenti all’articolo 67a AP-LICol.
4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni per la Confederazione
Le modifiche proposte della LAFE (misure d’accompagnamento in vista dell’iniziativa per la sostenibilità e abitazioni per il personale alberghiero) non hanno ripercussioni significative sulle finanze o l’effettivo del personale della Confederazione. Poiché l’UFG è l’autorità legittimata a ricorrere, il prevedibile aumento (difficile da quantificare) delle
58 O del 22 nov. 2006 sugli investimenti collettivi, OICol; RS 951.311.