Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/58: Modifica della legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero · 82 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 52Fedlex · Rapporto esplicativo
l’acquisto di partecipazioni a fondi immobiliari non negoziati regolarmente sul mercato, e s’intende ora estenderle alle partecipazioni regolarmente negoziate sul mercato (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. c AP-LAFE). La restrizione della cerchia degli investitori in linea con la LAFE si giustifica anche per il fatto che gli articoli 67a, 71a e 118j AP-LICol introducono obblighi relativi alla definizione della cerchia degli investitori nel contratto del fondo o nello statuto e nel regolamento di investimento della SICAV per gli investimenti collettivi di capitale aperti che collocano i loro mezzi in valori immobiliari (fondi immobiliari, altri fondi per investimenti tradizionali e alternativi nonché limited qualified investor fund [L-QIF]).
Art. 67a Acquisto da parte di persone all’estero
Nel caso di investimenti collettivi di capitale non accessibili a tutti gli investitori, il diritto vigente prevede già che la direzione del fondo controlli la cerchia degli investitori o deleghi tale controllo ai partner di distribuzione. La vigilanza e la regolamentazione in materia competono alla FINMA, l’Autorità federale di vigilanza sui mercati (art. 132 segg. LICol). Esistono pertanto già disposizioni normative che impongono alla direzione del fondo procedure interne di controllo e di conformità volte a verificare se l’investitore può accedere all’investimento. Le banche, i gestori patrimoniali e le piattaforme di distribuzione che vendono fondi sono tenuti a rispettare tali restrizioni controllando la cerchia degli investitori57. S’intende ora integrare questi obblighi di controllare la cerchia degli investitori e la corrispondente funzione di vigilanza della FINMA aggiungendo una «verifica di conformità alla Lex Koller».
Il nuovo articolo 67a LICol impone pertanto agli investimenti collettivi di capitale aperti che investono in valori mobiliari (fondi immobiliari di cui all’art. 58 LICol, ma anche altri fondi per investimenti tradizionali e alternativi di cui all’art. 68 LICol e L-QIF di cui all’art. 118a LICol, che investono in immobili) di inserire nel contratto del fondo o lo statuto e il regolamento d’investimento una clausola per escludere le persone all’estero non autorizzate a investire ai sensi della LAFE. L’articolo introduce un controllo preventivo volto a impedire acquisti, incompatibili con la LAFE, di partecipazioni di fondi immobiliari o di azioni di SICAV immobiliari. Una persona all’estero può dunque accedere a tali investimenti soltanto presentando un’autorizzazione definitiva per l’acquisto rilasciata dalla competente autorità cantonale di prima istanza. La persona all’estero eccezionalmente non soggetta ad autorizzazione può chiedere all’autorità cantonale competente di prima istanza di accertare il suo non assoggettamento a tale obbligo. La restrizione della cerchia degli investitori nel contratto del fondo o nel regolamento d’investimento tutela anche gli investitori: in questo modo l’investitore all’estero si rende
57 Cfr. in part. gli obblighi di diligenza nelle regole di condotta dell’Asset Management Association Switzerland del
5 ago. e del 23 sett. 2021 (Verhaltensregeln der Asset Management Association Switzerland, non disponibile in italiano) consultabile all’indirizzo www.finma.ch > Documentazione > Autodisciplina > Norme di autodisciplina > Norme di autoregolamentazione dell’Asset Management Association Switzerland (Stato: 23.02.2026).